Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29831/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, del reclamo proposto contro il decreto del Tribunale che aveva respinto l'istanza di fallimento in estensione, presentata da un creditore ai sensi dell'art. 147, comma 5, l.fall., nei confronti di persone fisiche e società ritenute legate alla fallita da una società di fatto, società occulta, holding di fatto o 'super società' di fatto. Nel ricorso per cassazione il reclamante ha dedotto: 1) nullità del decreto e violazione/falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; 2) nullità del decreto e violazione/falsa applicazione dell'art. 2495 c.c.; 3) ulteriori profili di nullità del decreto e violazione/falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi perché il ricorso era inammissibile, essendo impugnato un provvedimento non definitivo né decisorio ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., dato che il rigetto dell'istanza di fallimento, anche in estensione, non passa in giudicato e la domanda può essere riproposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'istanza di fallimento in estensione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore delle due parti controricorrenti, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di ciascuna di esse, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La ratio è che il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento, e quello che conferma tale rigetto in sede di reclamo, non sono ricorribili per cassazione perché privi di decisorietà e definitività, non producendo giudicato e non incidendo su un diritto soggettivo del debitore; il rigetto comporta solo una preclusione di fatto, superabile con nuova istanza anche sulla base della medesima situazione o di elementi sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 5, l.fall.

    norma invocata per chiedere il fallimento in estensione di soggetti ritenuti partecipi della società di fatto o comunque collegati alla fallita

  • art. 22 l.fall.

    norma del reclamo avverso il decreto del tribunale che rigetta l'istanza di fallimento

  • art. 111, comma 7, Cost.

    sono ricorribili per cassazione solo i provvedimenti con caratteri di decisorietà e definitività, idonei a incidere con effetto di giudicato su diritti soggettivi

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come violato, senza che la Corte esaminasse il merito per la declaratoria di inammissibilità

  • art. 2495 c.c.

    dedotto dal ricorrente come violato sotto più profili, senza esame nel merito per l'inammissibilità

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna d'ufficio, senza domanda e senza prova del danno, al pagamento di una somma equitativamente determinata in caso di mala fede o colpa grave, quale sanzione dell'abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in presenza dei presupposti processuali comporta il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento e quello che conferma tale rigetto in sede di reclamo non sono provvedimenti definitivi né decisori ai fini dell'art. 111, comma 7, Cost., perché la domanda di apertura della procedura resta riproponibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione discende dalla mancanza di giudicato e dalla non incidenza definitiva del provvedimento sui diritti soggettivi del debitore, indipendentemente dalle ragioni del rigetto dell'istanza.
  • Il rigetto dell'istanza di fallimento non determina una preclusione da cosa giudicata, ma soltanto una preclusione di fatto, superabile con nuova istanza fondata sulla medesima situazione o su elementi sopravvenuti o non dedotti.
  • In presenza di giurisprudenza consolidata contraria e di ricorso proposto senza un serio sforzo argomentativo per misurarsi con il diritto vivente, può ravvisarsi colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d'ufficio e liquidata equitativamente anche senza prova del danno, quando il ricorso integri abuso dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.