Cassazione Civile, Ordinanza n. 01462/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasce da un procedimento possessore promosso per ottenere la sospensione di lavori, la rimozione di materiale di risulta riversato sul fondo dell'istante e la chiusura di finestre/aperture realizzate sul fabbricato del vicino e prospicienti il confine, per asserita violazione delle distanze legali. Il convenuto ha resistito deducendo, tra l'altro, l'esistenza di una scrittura privata dell'8 novembre 2005 con cui l'istante avrebbe autorizzato le aperture e concordato il confine, nonché l'inesistenza di una molestia illecita. In appello è stata inoltre dedotta la nullità dell'istruttoria per la pretermessione di una litisconsorte e, nel merito, si è insistito sul rigetto della domanda possessoria e sull'accoglimento della riconvenzionale relativa alla proprietà di una striscia di terreno. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1326, 1328, 1350 e 1362 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto perfezionato l'accordo derogatorio delle distanze e inefficace la revoca; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e degli artt. 112, 91 e 342 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su una delle domande possessorie e per la conseguente illegittimità della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, anche a voler valorizzare la dedotta revoca del 7 giugno 2006 o del 29 giugno 2006, essa non avrebbe inciso sul decisivo accertamento della Corte territoriale: l'accordo scritto derogatorio delle distanze si era già perfezionato nel gennaio 2006, quando il proponente aveva avuto conoscenza dell'accettazione comunicata dal tecnico di fiducia dell'altra parte; inoltre la forma scritta ad substantiam risultava rispettata mediante sottoscrizione non contestuale dello stesso documento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'appello aveva investito solo il capo relativo alla manutenzione nel possesso concernente le vedute, mentre l'altra statuizione possessoria sul materiale di risulta non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; non vi era dunque omissione di pronuncia né violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il rito camerale e il deposito di memoria
nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata nei modi consentiti dalla norma; per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 non vale l'estensione introdotta dalla L. 69/2009 alla memoria di nomina del nuovo difensore
il contratto si conclude quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione, anche se questa è comunicata per il tramite di un nuncius e non materialmente trasmessa al proponente
la revoca della proposta è inefficace se interviene dopo la conclusione del contratto
richiamato nel coordinamento con gli artt. 1326, 1328 e 1335 c.c. per l'efficacia degli atti unilaterali recettizi
richiamato nel coordinamento con gli artt. 1326, 1328 e 1334 c.c. sulla conoscenza degli atti recettizi
per i contratti a forma scritta ad substantiam l'accordo può risultare da atti scritti non contestuali, purché la volontà definitiva sia incorporata per iscritto
invocato dalla parte ricorrente nella censura sull'interpretazione della scrittura privata
invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la censura non ha superato il decisivo accertamento sul perfezionamento dell'accordo
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela possessoria
richiamato dal ricorrente in relazione all'azione di manutenzione nel possesso
il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia ricorre solo se il giudice esce dai limiti del petitum o non decide su una domanda effettivamente devoluta
richiamato dal ricorrente in tema di spese di lite
richiamato dal ricorrente in tema di specificità dei motivi d'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
la modifica dell'art. 83 c.p.c. non si applica ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009
Massime di principio
- Quando una proposta contrattuale è seguita dall'accettazione scritta del destinatario, il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente ne acquista conoscenza, anche per comunicazione di un nuncius, senza necessità di ricevere materialmente il documento di accettazione.
- La revoca della proposta è inefficace se interviene dopo la conclusione del contratto; una volta perfezionato l'accordo, l'eliminazione del vincolo richiede un nuovo consenso delle parti e non una revoca unilaterale.
- Nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, il consenso può risultare da sottoscrizioni non contestuali dello stesso documento o da atti scritti separati purché la volontà definitiva di obbligarsi sia incorporata per iscritto.
- Nel giudizio di cassazione la sostituzione del difensore deve rispettare le forme speciali della procura; per i giudizi anteriori alla modifica normativa del 2009 non è sufficiente il deposito di una memoria di nomina del nuovo difensore con procura apposta a tale atto.
- Il vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. si configura solo rispetto alle domande o eccezioni effettivamente devolute al giudice dell'impugnazione; non sussiste quando un capo della decisione di primo grado non è stato specificamente impugnato e si è quindi formato il giudicato interno.
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