Cassazione Penale, Ordinanza n. 22340/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché la determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deduzione formulata per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi motivi miravano a una rivalutazione del merito e le censure sul trattamento sanzionatorio erano sorrette da motivazione ritenuta congrua; la questione ex art. 131-bis è stata considerata non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la finalità di spaccio fosse stata desunta in modo logico dai giudici di merito da plurimi indici fattuali, tra cui il frazionamento in 25 involucri, il diverso peso delle dosi e l'elevata purezza della sostanza, idonea a ricavare 63 dosi medie droganti. Ha inoltre considerato non sindacabile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, fondato sull'elevato quantitativo di sostanza, sul pericolo per la salute pubblica e su elementi negativi desunti da altro procedimento pendente della stessa specie. La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata giudicata inammissibile perché introdotta solo con il ricorso per cassazione; in ogni caso, la motivazione di merito escludeva la tenuità dell'offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La detenzione di cocaina è stata ritenuta penalmente rilevante in quanto finalizzata alla cessione a terzi; la destinazione a uso diverso dall'autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie.
La graduazione della pena e il giudizio su attenuanti e benefici possono essere sorretti dal richiamo ai criteri di commisurazione della pena e alla gravità del fatto/capacità a delinquere.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non devolute al giudice di merito, come l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. quando non sia stata specificamente richiesta prima.
Massime di principio
- Nella detenzione di stupefacenti, la finalità di spaccio non integra una causa di non punibilità ma un elemento costitutivo del reato; pertanto l'onere di provarla grava sull'accusa e può essere desunta dal giudice di merito da indici fattuali concordanti, sindacabili in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia motivato in modo non illogico sulla destinazione allo spaccio della droga sequestrata.
- La determinazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo in presenza di motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche e sui benefici di legge, il giudice può valorizzare l'entità del quantitativo di stupefacente, il grado di purezza, il numero delle dosi ricavabili, il pericolo per la salute pubblica e eventuali elementi negativi desunti dalla personalità o da procedimenti pendenti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione quando la questione era già proponibile davanti al giudice di merito; in difetto di specifica richiesta, il giudice non ha un autonomo obbligo di pronuncia.
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