Cassazione Civile, Ordinanza n. 22175/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di revocatoria proposta da una società in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci una compravendita immobiliare a monte e due successivi trasferimenti del medesimo immobile. In fatto, la ricorrente sosteneva che la vendita iniziale del compendio sito in Montagnana tra la propria dante causa e una società del gruppo fosse, nella sostanza, una datio in solutum mascherata da compravendita e dunque revocabile ai sensi della disciplina fallimentare; quanto ai trasferimenti successivi, invocava l’inefficacia ex art. 2901, comma 4, c.c. per asserita mancanza di buona fede dei sub-acquirenti. In cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell’art. 24 Cost. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte d’appello considerato i documenti del fascicolo di primo grado, andato smarrito, e per non avere disposto ulteriori verifiche o ricostruzioni del fascicolo, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al rigetto, in primo grado, delle prove costituende articolate per dimostrare la reale natura delle operazioni e la buona o mala fede dei terzi sub-acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. Ha affermato che, nei ricorsi notificati contro sentenze impugnate soggette al termine breve, è necessario il deposito della documentazione attestante la notificazione della sentenza entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; nel caso concreto tale documentazione non risultava ritualmente depositata né nel fascicolo di parte né nel fascicolo telematico. Inoltre, la sentenza d’appello era stata pubblicata il 29 ottobre 2020 e il ricorso notificato il 24 marzo 2021, oltre il termine breve di sessanta giorni, sicché non poteva operare il principio giurisprudenziale che consente di sanare la mancanza documentale quando la tempestività dell’impugnazione risulti comunque immediatamente verificabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notifica sia avvenuta, per consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione
è richiamato come base per il deposito autonomo di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, ma sempre nel rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c.
è richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 24 Cost.
è invocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma la censura non viene esaminata nel merito per la declaratoria di improcedibilità
è invocato quale parametro del vizio di omessa pronuncia, ma il motivo resta assorbito dall’improcedibilità
è richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia dei trasferimenti successivi in difetto di buona fede dei sub-acquirenti
artt. 91 d.lgs. n. 270/1999 e 67, comma 1, n. 2, l. fall.
sono richiamati come base della domanda di revocatoria dell’atto a monte, ritenuto dalla parte attrice sostanzialmente una datio in solutum
è richiamato nel procedimento camerale di decisione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
è richiamato in relazione alla produzione della documentazione da parte del controricorrente ai fini del controllo di procedibilità
non citato; il riferimento corretto nel testo è all’art. 24 Cost.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare nei termini di legge la documentazione idonea a dimostrare la notificazione della sentenza, perché la Corte possa verificare la tempestività dell’impugnazione.
- L’omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso se tale documento non risulti comunque nella disponibilità della Corte per produzione della controparte o acquisizione del fascicolo d’ufficio nei casi previsti.
- Il principio che consente di evitare l’improcedibilità per carenze documentali opera solo se, dal ricorso e dai documenti ritualmente acquisiti, la tempestività dell’impugnazione risulti immediatamente controllabile; non opera quando la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine breve di impugnazione.
- Le doglianze di merito, anche se articolate come violazione del diritto di difesa o omessa pronuncia, restano assorbite quando il ricorso per cassazione sia dichiarato improcedibile per difetto dei presupposti documentali di rito.
- La funzione del deposito della relata di notificazione della sentenza è pubblicistica: serve a tutelare la certezza della cosa giudicata formale e non è rimessa alla disponibilità delle parti.
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