Cassazione Civile, Ordinanza n. 31723/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla parte proprietaria di un fondo contro due soggetti che lo detenevano senza titolo, con domanda di accertamento dell'occupazione/detenzione sine titulo e condanna al rilascio. Il tribunale accolse la domanda in contumacia dei convenuti. Questi proposero appello, ma la corte territoriale lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e reputando infondata l'eccezione sulla nullità/inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del primo grado. I soccombenti in appello ricorsero per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 221 della legge n. 77 del 2020 e delle norme sulla querela di falso, nonché violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, perché la corte d'appello aveva respinto la richiesta di rinvio dell'udienza per consentire la comparizione personale delle parti e la proposizione della querela di falso contro l'attestazione dell'agente postale, che avrebbe falsamente certificato il rifiuto di ricevere la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.; i ricorrenti sostenevano inoltre che la querela di falso poteva essere proposta in ogni stato e grado del giudizio e che il rinvio era imposto dalle regole emergenziali Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente richiamando i nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., integrasse in sostanza un vizio processuale ex art. 360 n. 4 c.p.c.; tuttavia ha escluso che sussistesse l'error in procedendo denunciato. Secondo la Corte, la querela di falso, pur proponibile in qualsiasi stato e grado del giudizio, deve essere introdotta prima della rimessione della causa in decisione, quindi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel caso concreto i ricorrenti avrebbero potuto proporla già nel ricorso d'appello, con atto successivo, nelle note scritte ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, oppure comparendo all'udienza e chiedendo la trattazione orale; la loro inerzia, protrattasi anche nel deposito tardivo della memoria, rendeva legittimo e doveroso il diniego di un rinvio meramente dilatorio. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
stabilisce il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per proporre impugnazione, decorso il quale l'appello è tardivo.
disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario, rilevante per la contestazione della regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
regolano la querela di falso e sono richiamati per affermare che l'incidente può essere proposto in ogni stato e grado, ma prima della rimessione della causa in decisione.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020
consente la trattazione scritta e la deposizione di note scritte; nel caso concreto i ricorrenti avrebbero potuto utilizzare tale modalità per proporre la querela di falso o chiedere trattazione orale.
art. 420, ultimo comma, c.p.c.
nel rito del lavoro vieta le udienze di mero rinvio; la Corte lo richiama per escludere la necessità di un rinvio richiesto solo per procrastinare la proposizione della querela di falso.
la doglianza è stata ricondotta, in sostanza, al vizio di violazione di norme processuali idoneo a determinare nullità del procedimento e della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La querela di falso è proponibile in qualsiasi stato e grado del giudizio, ma deve essere introdotta prima che la causa sia rimessa in decisione; non può essere utilizzata in modo meramente dilatorio dopo la maturazione delle preclusioni processuali.
- Nel rito del lavoro e nei procedimenti soggetti a trattazione scritta in emergenza sanitaria, la parte deve attivarsi tempestivamente per proporre l'incidente di falso anche mediante gli strumenti processuali disponibili; il giudice può legittimamente negare un rinvio se l'istanza appare tardiva o defatigatoria.
- La contestazione della regolarità di una notificazione assistita da attestazioni dell'ausiliario del procedimento notificatorio richiede, quando si controverte sulla falsità dell'attestazione, gli strumenti formali idonei a superare la fede privilegiata dell'atto.
- In sede di legittimità, una censura che lamenti la mancata concessione di rinvio per proporre la querela di falso è inammissibile se non dimostra una concreta violazione delle norme processuali e se la parte aveva già a disposizione strumenti e tempi per introdurre l'incidente.
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