Cassazione Penale, Sentenza n. 29956/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di cocaina, gr. 25, n. 143 dosi), contestando in particolare: a) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la conseguente mancata concessione della sospensione condizionale della pena (De Palo, con richiamo anche al comportamento processuale collaborativo e alla rinuncia a parte dei motivi di appello da parte di Ciocca); b) carenza o insufficienza della motivazione della Corte di merito nella determinazione della pena (violazione degli artt. 132, 133 c.p. e dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.), e in particolare l'omessa specificazione dei criteri oggettivi e soggettivi che giustificano il discostamento dal minimo edittale e l'aumento per continuazione (dedotto ma non effettivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura non massima (prevalenza di elementi ostativi quali gravità del fatto, modalità di confezionamento e segnali di non occasionalità, nonché sottoposizione di De Palo a misura di sorveglianza speciale), e motivato correttamente il diniego della sospensione condizionale per le stesse ragioni. Ha inoltre escluso che sia stato applicato un aumento per continuazione (unico fatto contestato); ha ritenuto adeguata la dosimetria della pena (pena base iniziale anni 3 e mesi 6 e euro 6.000, ridotta a 3 anni e 4.500 euro per le attenuanti e poi a 2 anni e 3.000 euro e 3.000 euro di multa per effetto del rito). Ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno a titolo di ammende per inammissibilità. Ha inoltre fissato il termine di improcedibilità per il giudizio di cassazione al 2/10/2025.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma incriminatrice applicata per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina). La Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha riconosciuto le attenuanti ma non nella massima estensione, ritenendo prevalenti elementi ostativi (gravità del fatto, non occasionalità, personalità dell'imputato).
Richiamato unitamente ad art. 62-bis in tema di attenuanti/generiche e valutazione della condotta; utilizzato come riferimento tra le norme invocate dalla difesa.
Principio secondo cui la determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione ha richiamato che tale valutazione è rimessa al giudice di merito entro i parametri dell'art. 133.
Elenco dei criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione delle ragioni prevalenti che hanno giustificato il quantum scelto, senza obbligo di esaminare ogni singolo criterio.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Obbligo di motivazione della Corte d'appello in relazione alla riforma della sentenza; la Cassazione ha ritenuto assolto tale onere con le argomentazioni fornite sui motivi di non concessione delle attenuanti in misura massima e sulla quantificazione della pena.
Causa di improcedibilità non intervenuta nel caso specifico.
art. 2, comma 5, L. n. 134/2021
Disposizione sul termine di durata del giudizio di appello e di cassazione per determinate fattispecie; applicata per determinare il termine di improcedibilità del giudizio di cassazione (anno 1 e mesi 6 per la cassazione, con decorrenza collegata al deposito della motivazione).
Richiamato in relazione al termine (90 giorni) per il deposito della motivazione della sentenza di appello, utile al computo del termine di improcedibilità.
art. 27 Cost.
Principio di individualizzazione della pena richiamato nella valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio complessivo.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone automaticamente la misura massima della riduzione: il giudice può limitare la riduzione se prevalgono elementi ostativi (gravità del fatto, non occasionalità, personalità del reo).
- Non è necessario che il giudice di merito esamini e motivi su ogni singolo criterio dell'art. 133 c.p.; è sufficiente l'indicazione delle ragioni principali e prevalenti che giustificano la misura della pena scelta.
- Se il giudice determina una pena superiore al minimo edittale, deve indicare i criteri ritenuti rilevanti (oggettivi o soggettivi) che giustificano il discostamento; tuttavia la Corte di legittimità ammette talvolta motivazioni sintetiche purché logiche e pertinenti.
- Il diniego della sospensione condizionale può essere motivato sulla base della gravità del fatto e di elementi che indicano la non occasionalità dell'attività delittuosa; misure di prevenzione o precedenti possono essere valutati come ostativi.
- In cassazione i ricorsi vaghi o non confrontati specificamente con la motivazione della Corte di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili: è necessario un concreto e critico confronto argomentato con le motivazioni impugnate.
- Per i termini di improcedibilità dei giudizi di legittimità occorre tenere conto delle disposizioni emergenziali/temporanee (es. L. n.134/2021) e del deposito della motivazione della sentenza impugnata per il calcolo dei termini.
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