Cassazione Civile, Ordinanza n. 18207/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2014 emesso da un Comune. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato tardivo il ricorso, ritenendo che l'atto fosse stato notificato il 12.5.2017 tramite raccomandata postale e che l'avviso di ricevimento in atti consentisse di collegare la spedizione all'atto protocollato internamente dalla società il 18.5.2017. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, deducendo che la decisione si fonderebbe su una supposizione circa l'invio di due atti; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., sostenendo che la prova della notifica spettasse al Comune e che, in mancanza di relata di notifica, la coincidenza tra raccomandata ricevuta e avviso impugnato non fosse stata dimostrata, mentre il timbro di protocollo interno proverebbe la ricezione solo in data 18.5.2017.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo comprensibile e non meramente stereotipato. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza di violazione di legge, osservando che il giudice di merito aveva compiuto un accertamento di fatto fondato su documenti in atti e su ragionamento presuntivo, senza invertire l'onere della prova; le censure della ricorrente miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al mandato non produce effetti nei confronti dell'altra parte finché non intervenga la sostituzione del difensore; nel giudizio di cassazione, inoltre, la sopravvenuta rinuncia al mandato non incide sul processo per il principio di perpetuatio dell'ufficio difensionale e per l'impulso d'ufficio del giudizio di legittimità.
La denuncia di nullità per motivazione apparente è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante; la violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente e intelligibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente, ma ritenuto non violato perché la decisione impugnata esponeva chiaramente le ragioni del convincimento.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata nel ricorso quale parametro del giudizio di legittimità tributario.
Richiamato dalla ricorrente in tema di conoscenza della dichiarazione/atto spedito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva il merito della valutazione probatoria.
L'onere della prova non è stato invertito dal giudice di merito: la prova della notifica è stata ritenuta raggiunta attraverso gli elementi documentali prodotti e la valutazione presuntiva operata dal giudice d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente un percorso argomentativo riconoscibile; non basta che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile, se il ragionamento del giudice di merito è intellegibile e logicamente sviluppato.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: la scelta delle fonti del convincimento e il loro apprezzamento spettano al giudice di merito.
- Quando la notifica di un atto impositivo a mezzo posta sia documentata con elementi idonei a collegare la spedizione alla ricezione dell'atto, l'assenza di relata di notifica non impedisce di per sé l'accertamento della ritualità della comunicazione, se il giudice di merito fonda la conclusione su riscontri documentali e logico-presuntivi.
- La prova della ricezione di un atto può essere tratta anche da un insieme di elementi documentali e presuntivi, purché il ragionamento del giudice non comporti inversione dell'onere della prova e resti sorretto da una plausibile ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato del difensore non produce effetti immediati verso la controparte fino alla sostituzione del difensore; inoltre, l'eventuale apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa della parte non determina interruzione del processo di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio.
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