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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28240/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare presso una Comunità Terapeutica Assistita. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non ha considerato le sue condizioni di salute, documentate da perizie depositate dalla difesa, e non ha svolto il necessario giudizio comparativo tra tali condizioni e la pericolosità sociale, limitandosi a valorizzare quest'ultima. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, in presenza di una richiesta di detenzione domiciliare sanitaria o di differimento dell'esecuzione per infermità, il giudice deve valutare in modo concreto le condizioni di salute del condannato, la compatibilità con il carcere e il bilanciamento con la pericolosità sociale. Poiché il Tribunale di sorveglianza aveva motivato esclusivamente sulla pericolosità, senza alcun riferimento alla documentazione medica e senza dar conto del giudizio di bilanciamento, la motivazione è stata ritenuta carente. Conseguentemente, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, libero nell'esito.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 1, n. 3, c.p.

    se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale; ovvero ... da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione

    Prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva in presenza di specifiche patologie e ulteriore requisito dell'avanzamento tale da non rispondere più alle terapie disponibili.

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    una grave infermità fisica

    Consente il differimento facoltativo dell'esecuzione quando la grave infermità renda incompatibili le condizioni di salute con il carcere.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    In presenza del presupposto sanitario, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena se il contenimento della pericolosità residua con presidio detentivo prevale sulla tutela della salute.

  • art. 286-bis, comma 2, c.p.p.

    Richiamato quale parametro di accertamento delle situazioni di AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria ai fini del differimento obbligatorio.

  • art. 11 ord. pen.

    Richiamato per indicare la possibilità di cura in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai fini della verifica dell'incompatibilità con il regime detentivo.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando si chiede il differimento dell'esecuzione della pena o una detenzione domiciliare per motivi di salute, il giudice deve confrontarsi specificamente con la documentazione clinica dedotta e non può fondare la decisione solo sulla pericolosità sociale del condannato.
  • La valutazione della grave infermità fisica richiede un giudizio bifasico: prima astratto, sull'inquadramento della patologia e sulla curabilità; poi concreto, sulle modalità di trattamento, sulla struttura detentiva e sull'effettiva compatibilità del regime carcerario con le condizioni del detenuto.
  • Se dagli atti emergono dati medici potenzialmente incompatibili con il carcere, il giudice che intenda rigettare l'istanza deve disporre gli opportuni accertamenti tecnici o peritali e motivare sull'esito del bilanciamento tra esigenze di tutela della salute e contenimento della pericolosità.
  • Il giudizio sulla compatibilità tra detenzione e salute deve tenere conto non solo della diagnosi, ma anche della durata della pena, dell'età del condannato, della sua pericolosità sociale e della possibilità di preservare adeguatamente le condizioni di salute in istituto o in centri clinici penitenziari.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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