Cassazione Civile, Ordinanza n. 14486/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale notificato a una società importatrice in relazione a un'operazione del 2017 avente ad oggetto stoffe a maglia di fibre sintetiche importate dalla Cina. L'Ufficio aveva ritenuto che il valore dichiarato in dogana fosse inferiore a quello effettivo, sulla base della media dei valori desunti dal sistema COGNOS/MERCE e di un esame empirico di un campione di merce ritenuta di buona qualità, con conseguente recupero dei dazi asseritamente evasi. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo illegittima la rettifica perché fondata solo sulla discordanza con i valori statistici della banca dati, senza che la documentazione prodotta in contraddittorio mostrasse elementi contrari alla dichiarazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita specificità dell'appello; (2) violazione degli artt. 70-74 Reg. UE n. 952/2013, art. 140 Reg. UE n. 2447/2015 e art. 35, comma 35, d.l. n. 223/2006, sostenendo che, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato e di una differenza inferiore al 50% rispetto alla media dei minimi, l'autorità doganale poteva rettificare il valore facendo ricorso al metodo del valore di transazione di merci similari tramite banca dati COGNOS; (3) violazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 c.c., lamentando l'erroneo spostamento dell'onere probatorio in capo all'Ufficio, quando invece la presunzione semplice derivante dai dati statistici avrebbe dovuto essere sufficiente a sorreggere la rettifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché la CTR aveva comunque deciso il merito dell'appello affermandone l'infondatezza; ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse attenuta ai principi che governano la determinazione del valore doganale, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato e di una differenza inferiore al 50% rispetto alla media statistica; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura sulla specificità dell'appello è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, perché il giudice di merito aveva comunque deciso nel merito rigettando l'appello dell'Ufficio.
artt. 70-74 Reg. UE n. 952/2013
Le norme sul valore in dogana impongono una sequenza rigorosa di metodi: valore di transazione come criterio prioritario, poi metodi subordinati se emergono fondati dubbi e il primo criterio non è utilizzabile.
art. 140 Reg. UE n. 2447/2015
Richiamato come norma di attuazione rilevante nella procedura di rettifica del valore in dogana in presenza di dubbi sull'attendibilità del prezzo dichiarato.
art. 35, comma 35, d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo interno relativo agli accertamenti in materia doganale e valutazione del valore dichiarato.
La censura sull'onere della prova è stata assorbita, ma la Corte ribadisce che, in presenza di fondati dubbi, l'Amministrazione può fondare la rettifica sui metodi legali di valutazione e sulle risultanze della banca dati.
Richiamato nel terzo motivo come disposizione probatoria, senza autonoma statuizione di merito perché il motivo è stato assorbito.
Richiamato nel terzo motivo come disposizione probatoria, senza autonoma statuizione di merito perché il motivo è stato assorbito.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la validità della presunzione semplice desunta dai dati statistici.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere che il dato statistico di COGNOS integrerebbe presunzione grave, precisa e concordante.
art. 29 codice doganale comunitario
È il corrispondente del valore di transazione, metodo prioritario di determinazione del valore in dogana.
art. 30 codice doganale comunitario
Prevede i metodi secondari da applicare in successione quando il valore di transazione non sia utilizzabile.
art. 31 codice doganale comunitario
Opera solo in via residuale, quando non sia possibile determinare il valore doganale neppure con i metodi dell'art. 30.
art. 181-bis Reg. CEE n. 2454/1993
Consente alle autorità doganali di fondare dubbi sul prezzo dichiarato e di attivare il contraddittorio prima di discostarsi dal valore di transazione; la prassi di usare il valore di merci similari rispetto a una media statistica non è incompatibile con la norma.
Massime di principio
- Nel sistema doganale unionale il valore di transazione resta il criterio prioritario e ordinario di determinazione del valore in dogana; i metodi successivi possono essere utilizzati solo in via sussidiaria e secondo l'ordine legale previsto.
- Se il prezzo dichiarato appare anormalmente basso rispetto ai dati statistici di importazioni similari, l'autorità doganale può nutrire fondati dubbi e procedere alla rettifica, purché attivi il contraddittorio e richieda eventuali integrazioni documentali all'importatore.
- L'utilizzo di banche dati statistiche come COGNOS/MERCE può sorreggere la valutazione doganale quando consenta di confrontare il valore dichiarato con quello di merci similari; la mera presenza di documentazione coerente con la dichiarazione non basta, di per sé, a escludere la rettifica se il prezzo resta anormalmente basso.
- In presenza di fondati dubbi sull'attendibilità del valore dichiarato, non è corretto imporre all'Amministrazione la prova piena del valore reale della transazione come se si trattasse di una verifica ordinaria: il procedimento doganale può fondarsi sul meccanismo presuntivo e sui metodi legali di revisione del valore.
- L'inammissibilità del motivo per difetto di interesse sussiste quando la sentenza impugnata ha comunque deciso la questione nel merito, rendendo irrilevante la critica relativa a un eventuale profilo preliminare di inammissibilità dell'appello.
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