Cassazione Penale, Sentenza n. 39545/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Malfa era stato condannato per il reato di truffa (art. 640, 61 n.7 c.p.) per aver taciuto, nel contesto della cessione della propria farmacia a Ruggeri Sebastiano, l'esistenza di pendenze economiche (debiti verso Lemafarma s.r.l.), procurandosi così un ingiusto profitto pari al corrispettivo della cessione. In cassazione il difensore ha censurato la sentenza sostenendo che risultava documentalmente la volontà del ricorrente di comporre i debiti (opposizione a decreto ingiuntivo), ha invocato l'art. 2556 c.c. (responsabilità del cedente verso il cessionario) e ha contestato la ricostruzione fattuale della sentenza di primo grado (presunta discrepanza inventariale) ritenendo che fosse superato il contenuto dell'imputazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure di natura meramente fattuale (tentativo di rivalutazione del compendio probatorio) e non confrontate con la motivazione della Corte d'appello, che aveva adeguatamente rilevato il silenzio del ricorrente sulla esistenza del debito e gli atti processuali notificati anche a Ruggeri. La Corte ha inoltre escluso che la richiamata norma contrattuale (art. 2556 c.c.) possa escludere la sussistenza del reato, richiamando l'art. 2560 c.c. e la giurisprudenza sulla "menzogna" come forma di raggiro integrativa del reato di truffa; perciò la vicenda non è mera inadempienza contrattuale ma truffa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00
Norme richiamate
Il reato di truffa è stato ritenuto integrato dalla condotta consistente nel far tacere l'esistenza di debiti al fine di indurre il cessionario a stipulare il contratto e procurarsi un ingiusto profitto
Circostanza aggravante contestata e ritenuta applicabile nel quadro della condotta fraudolenta
La Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione difensiva secondo cui la clausola contrattuale sulla responsabilità del cedente nei confronti del cessionario escluderebbe il dolo penale; tale norma civilistica non impedisce la configurabilità del reato quando vi sia inganno volto a procurare un profitto
"L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito"
Richiamata per spiegare che la responsabilità patrimoniale prevista dal codice civile non esclude l'accertamento penale della condotta fraudolenta; l'assenza di liberazione dai debiti non esime dall'obbligo di non ingannare il cessionario
Norma procedurale applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza Cass. 42719/2010 (Rv. 248662)
Richiamata per il principio secondo cui anche la sola menzogna integra elemento di raggiro idoneo a configurare il reato di truffa quando abbia natura aggressiva e sia idonea ad indurre in errore la vittima
Massime di principio
- Il silenzio deliberato su informazioni rilevanti (es. debiti dell'azienda) può costituire forma di raggiro e integra la truffa se è idoneo e diretto a indurre in errore il contraente per procurare un ingiusto profitto
- Le norme civilistiche che disciplinano la responsabilità patrimoniale nelle cessioni d'azienda (es. art. 2556 e 2560 c.c.) non escludono automaticamente la responsabilità penale quando sussista un comportamento ingannevole: la responsabilità contrattuale e quella penale sono autonome
- In sede di Cassazione le censure di merito fondate sulla rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili: occorre impugnare errori di diritto o vizio motivazionale specificamente dedotti e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito
- Se si vuole escludere il dolo penale in casi di omissione, è necessario provare in modo concreto e specifico la volontà di adempiere (es. azioni concrete di composizione del debito) e far emergere che la condotta non è stata diretta a ingannare il controinteressato
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso possono comprendere condanna alle spese e sanzione per la Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39468/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39469/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39471/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39473/2022 del 19/10/2022
- Sentenza penale · 19 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39474/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →