Cassazione Penale, Sentenza n. 39469/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato (violenza sulle cose) commesso contro una Fiat Panda di proprietà di Deimichei Bruna. Il difensore chiedeva il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p., nonché l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dell'imputato fosse maldestra e non espressione di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione delle prove dei giudici di merito (dichiarazioni dei testi e accertamento del maresciallo Baù sulla vettura con i vetri rotti). Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'attenuante e alla causa di non punibilità, richiamando la giurisprudenza secondo cui la valutazione della tenuità del danno deve tener conto del pregiudizio economico complessivo e degli ulteriori effetti pregiudizievoli (es. impossibilità di usare il veicolo). L'effrazione del finestrino ha fatto ritenere il danno non lieve, escludendo la speciale tenuità e la non punibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata come attenuante 'danno di speciale tenuità'; la Corte ha ritenuto che per riconoscerla il pregiudizio debba essere lievissimo e valutato sul danno complessivo subito dalla persona offesa, non sul solo valore intrinseco dell'oggetto.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità stante l'effrazione del finestrino e i conseguenti ulteriori pregiudizi (impossibilità di utilizzo del veicolo), ritenendo quindi il fatto non di lieve entità.
Massime di principio
- La valutazione della 'tenuità del danno' (attenuante o causa di non punibilità) richiede un giudizio sul pregiudizio economico complessivo e sugli effetti derivanti dall'evento, non solo sul valore intrinseco dell'oggetto sottratto.
- I danneggiamenti collegati al reato (es. effrazione di vetri e conseguente impossibilità d'uso del veicolo) aggravano la posizione dell'autore e ostano al riconoscimento della speciale tenuità.
- La capacità della persona offesa di sopportare economicamente il danno non rileva ai fini della valutazione della tenuità; conta il carattere lievissimo del pregiudizio in astratto e nelle sue conseguenze oggettive.
- I ricorsi che ripropongono censure già affrontate e motivate dai giudici di merito, o che si limitano a interpretazioni ermeneutiche contrastanti con la consolidata giurisprudenza, possono essere ritenuti manifestamente infondati e dichiarati inammissibili.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese e sanzioni accessorie (es. pagamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso è infondato.
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