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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi proponevano censure diverse: per Ante Sandoval si chiedeva la nullità e carenza di motivazione della rinnovata condanna a titolo di tentativo (richiamo alle decisioni precedenti senza piena motivazione), mancato esame di possibili atti meramente preparatori e omissione nella quantificazione della pena; critica anche per una presunta omissione di esercizio dell'azione penale su fatti riferiti alla "trattativa colombiana" e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per Gaeta si contestava il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione del trattamento sanzionatorio (violazione art. 62-bis c.p.). Per Russo si contestava la mancata qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la mancata valutazione dell'attenuante del fatto di lieve entità, nonché presunta difformità della motivazione rispetto alla Cassazione. Per Mastrovito si deduceva erronea valutazione delle prove (intercettazioni) e mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi come infondati o inammissibili. In sintesi: per Ante Sandoval il ricorso è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello del rinvio ha esaminato compiutamente il ruolo e l'efficacia causale della Sandoval valorizzando ulteriori conversazioni intercettate (anche ambientali e telefoniche, compresa la conversazione in cui si parla di "cozze" e del prezzo dello stupefacente) e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto e l'apporto causale nell'importazione tentata. Per Gaeta il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato con riferimento ai precedenti, alla piena inserzione nel mercato dello spaccio e alla capacità di approvvigionamento; il motivo è infondato. Per Russo la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione (non applicazione dell'art. 73, comma 5, nei suoi confronti) in ragione del quantitativo, purezza e della natura della partecipazione: inoltre non è ammissibile qualificare lo stesso fatto in modo diverso per diversi concorrenti. Per Mastrovito i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la censura sulla responsabilità era coperta da giudicato; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con i plurimi precedenti e la gravità del reato. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto dei ricorsi, ottenuto dalla Corte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Richiamata come norma originaria della contestazione (traffico internazionale di stupefacenti); è stata oggetto di riqualificazione in parte in artt. 56 e 73 c.p. per alcuni imputati e la Corte ha valutato la condotta e il ruolo degli imputati rispetto a tale fattispecie

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in particolare comma 5 e riferimenti ai commi 1 e 4)

    La Corte ha applicato i criteri di qualificazione previsti dall'art. 73: ha ritenuto che, in presenza di consistente quantitativo e grado di purezza e considerando la partecipazione, non potesse operare la fattispecie attenuata di cui al comma 5 per alcuni soggetti; inoltre è stato affermato il principio che lo stesso fatto storico non può essere qualificato in modo difforme (comma 1/4 vs comma 5) per diversi concorrenti

  • Codice penale, art. 56 e art. 110

    Art. 56 (tentativo) e art. 110 (concorso di persone) sono stati impiegati per la riqualificazione della condotta di Ante Sandoval quale tentativo in concorso: la Corte del rinvio ha verificato ruolo ed efficacia causale della prevenida

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali (nonché sulla valutazione del trattamento sanzionatorio complessivo); la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti sulla base dei precedenti, della gravità del fatto e dell'apporto causale

  • Codice di procedura penale, art. 606 (comma 1, lett. b), c), e))

    Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge, carenza di motivazione, manifesta illogicità): molte delle censure dei ricorrenti sono state esaminate alla luce di queste lett. e ritenute infondate o generiche/inammissibili

  • Codice di procedura penale, art. 627 (e comma 3 citato)

    Richiamato in relazione a questioni di uniformità della motivazione e del giudicato; la Corte ha ritenuto non sussistenti le violazioni invocate

  • Codice di procedura penale, art. 587 e art. 649

    Articoli richiamati in una censura generica relativa a fatti (la cosiddetta "trattativa colombiana") per i quali si contestava l'assenza di esercizio dell'azione penale: la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile

  • Codice penale, art. 192 (citato dalla difesa)

    Richiamato in una doglianza sulla valutazione della prova (intercettazioni); la Corte ha ritenuto che la valutazione cautelare e probatoria operata dalla Corte territoriale fosse corretta e coperta da giudicato ove già intervenuto

Massime di principio

  • Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se adeguatamente valutate e contestualizzate, costituiscono elemento probatorio rilevante per la determinazione del ruolo e dell'apporto causale dell'imputato in reati di traffico di stupefacenti
  • La nuova valutazione nel giudizio di rinvio deve approfondire il ruolo e l'efficacia causale indicati dalla Cassazione: il giudice del rinvio può valorizzare conversazioni già presenti negli atti e nuovi elementi, purché motivi compiutamente le ragioni
  • Le censure generiche o non circostanziate sono inammissibili: il ricorso per cassazione richiede specificità nella indicazione dei profili di illegittimità e delle parti della motivazione criticate
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se adeguatamente motivato dal collegamento tra gravità del fatto, scala quantitativa/organizzativa del reato e contributo causale dell'imputato; la semplice situazione personale o legame affettivo non impedisce di escluderle se l'apporto è significativo
  • Per la qualificazione ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 (in particolare comma 5), occorre valutare quantitativo, purezza, ruolo e capacità di rifornire il mercato: l'assenza di valutazione di tali elementi può costituire motivo valido di censura, mentre la loro esistenza giustifica la qualificazione aggravata
  • Non è ammissibile attribuire qualificazioni penali incompatibili allo stesso fatto storico in modo difforme tra coautori: la qualificazione deve essere coerente con l'unicità del reato e con la posizione di ciascun concorrente
  • Le contestazioni sulla mancata esercitazione dell'azione penale su specifici fatti richiedono una precisa indicazione di quale titolo sostanziale e processuale sia stato violato; affermazioni generiche sulla "omissione" non sono sufficienti per la cassazione
  • Se una doglianza riguarda la 'quantificazione della pena' o il trattamento sanzionatorio complessivo, la Cassazione esamina la motivazione del giudice territoriale alla luce dei precedenti, della personalità e del ruolo dell'imputato; occorre mostrare un illogicità manifesta o violazione di legge per ottenere accoglimento

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