Cassazione Penale, Sentenza n. 39472/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi proponevano censure diverse: per Ante Sandoval si chiedeva la nullità e carenza di motivazione della rinnovata condanna a titolo di tentativo (richiamo alle decisioni precedenti senza piena motivazione), mancato esame di possibili atti meramente preparatori e omissione nella quantificazione della pena; critica anche per una presunta omissione di esercizio dell'azione penale su fatti riferiti alla "trattativa colombiana" e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per Gaeta si contestava il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione del trattamento sanzionatorio (violazione art. 62-bis c.p.). Per Russo si contestava la mancata qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la mancata valutazione dell'attenuante del fatto di lieve entità, nonché presunta difformità della motivazione rispetto alla Cassazione. Per Mastrovito si deduceva erronea valutazione delle prove (intercettazioni) e mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi come infondati o inammissibili. In sintesi: per Ante Sandoval il ricorso è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello del rinvio ha esaminato compiutamente il ruolo e l'efficacia causale della Sandoval valorizzando ulteriori conversazioni intercettate (anche ambientali e telefoniche, compresa la conversazione in cui si parla di "cozze" e del prezzo dello stupefacente) e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto e l'apporto causale nell'importazione tentata. Per Gaeta il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato con riferimento ai precedenti, alla piena inserzione nel mercato dello spaccio e alla capacità di approvvigionamento; il motivo è infondato. Per Russo la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione (non applicazione dell'art. 73, comma 5, nei suoi confronti) in ragione del quantitativo, purezza e della natura della partecipazione: inoltre non è ammissibile qualificare lo stesso fatto in modo diverso per diversi concorrenti. Per Mastrovito i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la censura sulla responsabilità era coperta da giudicato; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con i plurimi precedenti e la gravità del reato. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto dei ricorsi, ottenuto dalla Corte.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Richiamata come norma originaria della contestazione (traffico internazionale di stupefacenti); è stata oggetto di riqualificazione in parte in artt. 56 e 73 c.p. per alcuni imputati e la Corte ha valutato la condotta e il ruolo degli imputati rispetto a tale fattispecie
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in particolare comma 5 e riferimenti ai commi 1 e 4)
La Corte ha applicato i criteri di qualificazione previsti dall'art. 73: ha ritenuto che, in presenza di consistente quantitativo e grado di purezza e considerando la partecipazione, non potesse operare la fattispecie attenuata di cui al comma 5 per alcuni soggetti; inoltre è stato affermato il principio che lo stesso fatto storico non può essere qualificato in modo difforme (comma 1/4 vs comma 5) per diversi concorrenti
Codice penale, art. 56 e art. 110
Art. 56 (tentativo) e art. 110 (concorso di persone) sono stati impiegati per la riqualificazione della condotta di Ante Sandoval quale tentativo in concorso: la Corte del rinvio ha verificato ruolo ed efficacia causale della prevenida
Codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti speciali (nonché sulla valutazione del trattamento sanzionatorio complessivo); la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti sulla base dei precedenti, della gravità del fatto e dell'apporto causale
Codice di procedura penale, art. 606 (comma 1, lett. b), c), e))
Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge, carenza di motivazione, manifesta illogicità): molte delle censure dei ricorrenti sono state esaminate alla luce di queste lett. e ritenute infondate o generiche/inammissibili
Codice di procedura penale, art. 627 (e comma 3 citato)
Richiamato in relazione a questioni di uniformità della motivazione e del giudicato; la Corte ha ritenuto non sussistenti le violazioni invocate
Codice di procedura penale, art. 587 e art. 649
Articoli richiamati in una censura generica relativa a fatti (la cosiddetta "trattativa colombiana") per i quali si contestava l'assenza di esercizio dell'azione penale: la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile
Codice penale, art. 192 (citato dalla difesa)
Richiamato in una doglianza sulla valutazione della prova (intercettazioni); la Corte ha ritenuto che la valutazione cautelare e probatoria operata dalla Corte territoriale fosse corretta e coperta da giudicato ove già intervenuto
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se adeguatamente valutate e contestualizzate, costituiscono elemento probatorio rilevante per la determinazione del ruolo e dell'apporto causale dell'imputato in reati di traffico di stupefacenti
- La nuova valutazione nel giudizio di rinvio deve approfondire il ruolo e l'efficacia causale indicati dalla Cassazione: il giudice del rinvio può valorizzare conversazioni già presenti negli atti e nuovi elementi, purché motivi compiutamente le ragioni
- Le censure generiche o non circostanziate sono inammissibili: il ricorso per cassazione richiede specificità nella indicazione dei profili di illegittimità e delle parti della motivazione criticate
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se adeguatamente motivato dal collegamento tra gravità del fatto, scala quantitativa/organizzativa del reato e contributo causale dell'imputato; la semplice situazione personale o legame affettivo non impedisce di escluderle se l'apporto è significativo
- Per la qualificazione ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 (in particolare comma 5), occorre valutare quantitativo, purezza, ruolo e capacità di rifornire il mercato: l'assenza di valutazione di tali elementi può costituire motivo valido di censura, mentre la loro esistenza giustifica la qualificazione aggravata
- Non è ammissibile attribuire qualificazioni penali incompatibili allo stesso fatto storico in modo difforme tra coautori: la qualificazione deve essere coerente con l'unicità del reato e con la posizione di ciascun concorrente
- Le contestazioni sulla mancata esercitazione dell'azione penale su specifici fatti richiedono una precisa indicazione di quale titolo sostanziale e processuale sia stato violato; affermazioni generiche sulla "omissione" non sono sufficienti per la cassazione
- Se una doglianza riguarda la 'quantificazione della pena' o il trattamento sanzionatorio complessivo, la Cassazione esamina la motivazione del giudice territoriale alla luce dei precedenti, della personalità e del ruolo dell'imputato; occorre mostrare un illogicità manifesta o violazione di legge per ottenere accoglimento
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