Cassazione Penale, Sentenza n. 39473/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge fondata sulla tardiva notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello celebrato nelle forme camerali: il difensore risultò notificato il 31/03/2021, mentre l'imputato ricevette la notifica solo il 03/05/2021 (due giorni prima dell'udienza del 05/05/2021). Si deduce che tale tardiva comunicazione avrebbe impedito di far valere la nullità della citazione e si lamenta l'impossibilità pratica di segnalare la nullità avendo il ricorrente in quel momento un difensore d'ufficio con rapporti solo occasionali e non essendo stata richiesta la trattazione in presenza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il reato non prescrittosi e ha valutato che la notifica al difensore era tempestiva (31/03/2021). La mancata ricezione personale del decreto da parte dell'imputato due giorni prima dell'udienza non produce la nullità automatica poiché il vizio doveva essere dedotto entro i termini previsti (art. 180 c.p.p.) e poteva essere sollevato mediante memoria scritta anche oltre il termine di cinque giorni previsto per le deposizioni orali. Non risultando alcuna memoria o eccezione tempestiva, il vizio è stato considerato inidoneo a determinare l'annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 2, lett. c, e 2-sexies
Norma sanzionatoria applicata per la guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici accertati; la condanna dell'imputato è fondata su tale disposizione
Prevede il termine minimo per la comparizione in appello; la giurisprudenza indica che la sua violazione integra una nullità relativa che deve essere rilevata o dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello
Stabilisce i termini entro cui devono essere dedotte le nullità; la Corte ha ritenuto che il vizio non sia stato dedotto tempestivamente
Consente l'utilizzo di memorie scritte a disposizione delle parti; la Corte ha ritenuto che la parte avrebbe potuto far valere il vizio tramite memoria, anche oltre il termine dei cinque giorni
Regola i termini per il deposito di memorie in vista dell'udienza; la Corte ha osservato che, pur scaduto il termine dei cinque giorni per il deposito, la memoria scritta rimane strumento esperibile ai sensi dell'art. 121
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Riferimento utilizzato per il calcolo della prescrizione (sospensioni dei termini) comprovante che il reato non era prescritto
Massime di principio
- La notificazione tempestiva al difensore può rendere ininfluente una tardiva ricezione personale dell'imputato, purché il vizio sia dedotto nei termini processuali o comunque sorretto da memoria scritta tempestiva.
- La violazione del termine di comparizione in appello (art. 601 c.p.p.) costituisce nullità relativa che va rilevata o dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello (art. 180 c.p.p.); se non sollevata in tempo, è irrilevante ai fini dell'annullamento.
- Nei giudizi camerali e in situazioni particolari (es. emergenza pandemica) la parte può e deve avvalersi anche di strumenti scritti (memorie ex art. 121 c.p.p.) per far valere nullità o eccezioni, anche oltre i termini ordinari per il deposito di memorie.
- L'argomento della scarsa relazione tra imputato e difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a sanare una mancata deduzione della nullità: è richiesta una concreta e tempestiva iniziativa difensiva per far valere il vizio.
- Prima di chiedere l'annullamento per nullità di notifica, verificare sempre se la notificazione al difensore sia stata tempestiva e valutare la possibilità di presentare memorie scritte o eccezioni entro i termini utili alla fase decisionale.
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