Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39468/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato osservato avvicinarsi a un cantiere, in un comune nel quale gli era vietato recarsi per un precedente procedimento, occultare un pacchetto di sigarette contenente due involucri di hashish; visto, gettava il pacchetto e fuggiva; raggiunto dagli operanti, spintonava e faceva cadere a terra un appuntato dei Carabinieri. In appello la pena era stata rideterminata per i reati di detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e di resistenza/lesione a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltre all'applicazione di circostanze aggravanti. Con il ricorso in Cassazione si denunciavano: 1) mancata prova della destinazione a spaccio (vizio di motivazione); 2) assenza dell'elemento soggettivo per l'art. 337 (condotta impulsiva); 3) errata applicazione della recidiva e del principio di cui all'art. 99 c.p.; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. (omessa motivazione sul riconoscimento di circostanze).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto adeguatamente motivata la condanna per detenzione ai fini di spaccio, valorizzando l'occultamento in luogo accessibile al pubblico, il fatto che il luogo era un Comune nel quale l'imputato era sottoposto a divieto di dimora, la suddivisione in dosi e l'assenza di elementi indicativi della condizione di consumatore (citando la motivazione: "con ingiustificata esposizione a rischio di trasgressione per nascondere sostanza stupefacente suddivisa in dosi"). Ha inoltre confermato la responsabilità per il reato di cui al capo B) ritenendo provate le modalità violente dell'azione contro l'operante (citando: "impiego di calci e pugni... necessità di un secondo carabiniere... inequivocabile piena consapevolezza della condotta e delle sue finalità"). La Corte ha altresì motivato correttamente l'applicazione della recidiva, considerata alla luce della natura non lieve dei precedenti, della reiterazione ravvicinata e della spregiudicatezza del nuovo illecito commesso durante l'applicazione di una misura cautelare. Ha negato le circostanze attenuanti generiche per i precedenti e la mancata integrazione sociale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9/10/1990 n. 309, art. 73, comma 5

    "con ingiustificata esposizione a rischio di trasgressione per nascondere sostanza stupefacente suddivisa in dosi"

    La Corte ha ritenuto che l'occultamento in luogo pubblico, la suddivisione in dosi e l'assenza di elementi di consumo costituiscano indicatori univoci della destinazione a spaccio, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 73, comma 5.

  • Codice penale, art. 337

    "impiego di calci e pugni contro l'operante... necessità di un secondo carabiniere per bloccarlo, inequivocabile piena consapevolezza della condotta e delle sue finalità"

    La Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto per il reato contro la persona/contrasto a pubblico ufficiale, valutando le modalità violente e la consapevolezza dell'azione come prova della volontarietà e della responsabilità.

  • Codice penale, art. 61, n. 2

    L'art. 61, n. 2 è richiamato in combinato disposto con la valutazione delle circostanze aggravanti: la Corte ha considerato la recidiva e altri elementi aggravanti per la determinazione della pena.

  • Codice penale, art. 99

    Il ricorso contestava l'impiego di precedenti previsti dall'art. 99; la Corte ha ritenuto corretta la considerazione dei precedenti, dato il loro carattere non lieve e la reiterazione ravvicinata che ha giustificato l'applicazione della recidiva.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Il ricorrente lamentava omissione di motivazione su art. 62-bis; la Corte ha ritenuto che la decisione motivasse adeguatamente la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti e quindi che non sussistesse omissione rilevante.

Massime di principio

  • L'occultamento di sostanza stupefacente in luogo aperto al pubblico, la presenza di confezioni o dosi e l'assenza di elementi indicativi della condizione di consumatore sono forti indicatori di destinazione a spaccio.
  • La violenza o l'aggressione nei confronti di un operante costituiscono elemento probatorio rilevante della volontarietà e della consapevolezza della condotta e possono integrare reati contro la persona o il pubblico ufficiale.
  • La recidiva può essere legittimamente applicata se i precedenti sono di natura non lieve, se vi è reiterazione ravvicinata e se il nuovo reato mostra spregiudicatezza, anche se commesso durante misure cautelari.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate quando emergono precedenti penali, pendenze di polizia e mancata integrazione sociale, elementi che pregiudicano la valutazione favorevole del giudice.
  • I ricorsi in Cassazione privi di specificità e fondamento fattuale sono facilmente dichiarabili inammissibili: le censure devono essere articolate e dimostrare vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.