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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39471/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d\'appello del 03/11/2020. Gioffr\'e contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la rinuncia parziale ai motivi di gravame effettuata ai sensi dell\'art. 589 c.p.p.; sosteneva dunque l\'illogicit\'a della motivazione sull\'esclusione di tali attenuanti. Cilona deduceva (1) di non aver potuto assistere integralmente alla lettura del dispositivo a causa di interruzione del collegamento in videoconferenza, nonostante avesse richiesto di partecipare, e quindi un vizio procedurale; (2) la contraddittoriet\'a della motivazione circa la responsabilit\'a, avendo il giudice di merito attribuito ai dialoghi intercettati un significato accusatorio ritenuto discutibile e chiedendo all\'imputato spiegazioni alternative che, secondo la difesa, erano plausibili e incompatibili con la ricostruzione del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Gioffr\'e ha richiamato il principio per cui, nel patteggiamento in appello, la pena concordata tra accusa e difesa vincola il giudice in tutti i suoi elementi: l\'applicazione di una pena difforme comporterebbe annullamento senza rinvio. Ne consegue che l\'esclusione delle attenuanti generiche, non contemplate nell\'accordo, era corretta. Per Cilona la doglianza sulla mancata partecipazione alla lettura del dispositivo per interruzione della videoconferenza è manifestamente infondata: la violazione non è sanzionata con la nullità della sentenza; inoltre la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimit\'a se la motivazione non appare manifestamente illogica. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    articolo richiamato per gli effetti del sindacato di legittimità sul giudizio di appello (uso processuale nell\'esame del ricorso)

  • art. 602, comma 2 c.p.p.

    richiamato in relazione ai poteri della Corte di cassazione nell\'esame dei ricorsi e alla pronuncia sulle questioni processuali

  • art. 589 c.p.p.

    riferimento alla rinuncia ai motivi di impugnazione nell\'ambito del patteggiamento: la rinuncia integra l\'unitarietà del negozio processuale che vincola la determinazione della pena

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 (Furino)

    principio secondo cui l\'applicazione di una pena diversa da quella concordata nel patteggiamento comporta annullamento senza rinvio, poich\'e l\'accordo tra le parti è unitario

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 (Aglieri e altri)

    principio per cui l\'interruzione del collegamento in videoconferenza che impedisca di assistere alla lettura del dispositivo non determina, di per s\xe9, la nullità della sentenza, poich\'e la norma sulla pubblicazione non prevede sanzioni processuali specifiche

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    afferma che l\'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    conferma che l\'interpretazione di linguaggio criptico nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito e non rivedibile in sede di legittimità se risulta coerente con le massime di esperienza

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (anche in appello) l\'accordo sulla pena e sugli elementi essenziali del fatto vincola il giudice: non sono ammesse valutazioni attenuanti non comprese nell\'accordo; una pena difforme comporta annullamento.
  • La violazione formale della partecipazione alla lettura del dispositivo via videoconferenza, da sola, non determina la nullità della sentenza salvo che sia prevista una sanzione processuale o sia dimostrato un pregiudizio effettivo e rilevante.
  • La valutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni telefoniche è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Le critiche che si limitano a prospettare una diversa chiave interpretativa degli stessi elementi probatori non sono idonee in sede di legittimità se il giudice di merito ha fornito motivazione logica, coerente e adeguata.
  • Per impugnare proficuamente vizi procedurali occorre indicare con precisione la norma violata e la sanzione conseguente; doglianze generiche o formali prive di effetti sostanziali saranno dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

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