Cassazione Penale, Ordinanza n. 26199/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Trento che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto per il reato di guida in stato di ebbrezza nella forma aggravata/qualificata richiamata dall'art. 186, comma 7, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, accertato il 31 maggio 2019. Ha dedotto due motivi: il primo denunciava contraddittorietà e intrinseca illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonostante l'assenza di precedenti condanne per il medesimo reato e il fatto che l'imputato fosse stato fermato mentre usciva dal parcheggio, senza immettersi nel traffico e senza creare pericolo per l'incolumità pubblica; il secondo motivo invocava l'intervenuta prescrizione del reato, maturata secondo il ricorrente l'11 ottobre 2024, tenuto conto di una sospensione di 113 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una diversa ricostruzione del fatto e riproponesse censure già esaminate e disattese dal giudice di appello con argomenti giuridici adeguati, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione della fase di legittimità e, quindi, preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per guida in stato di ebbrezza, in relazione alla fattispecie di cui al comma 2, lett. c).
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione che individua la soglia/alveo della condotta punita per guida in stato di ebbrezza nel caso concreto.
Cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente e negata dai giudici di merito, con conferma implicita della correttezza del diniego da parte della Cassazione tramite l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato solo in via sostanziale dal motivo difensivo sulla prescrizione, che la Corte non esamina nel merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disciplina complessiva della guida in stato di ebbrezza; nel caso è menzionato il combinato disposto dei commi 2, lett. c), e 7.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura del fatto rispetto a quella già valutata dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto richiede un effettivo attacco alle ragioni poste a base del diniego nei gradi di merito; la mera valorizzazione di elementi fattuali favorevoli all'imputato non è sufficiente a fondare il ricorso di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità e preclude la declaratoria di prescrizione del reato maturata successivamente o dedotta dal ricorrente.
- In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove prevista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26173/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26174/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26189/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26194/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26197/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26198/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →