Cassazione Penale, Ordinanza n. 01005/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale, ha ridotto la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. nei confronti dell'imputato per i reati contestati ai capi a, b, c e d. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) dedotta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per omessa valutazione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di eventuali cause di non punibilità; (2) dedotta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 577, n. 3 c.p. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione aspetti del concordato e della pena definita in appello, nonché la mancata verifica di condizioni di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà delle parti di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale. Nel caso concreto, la censura sulla sanzione e sul richiamo all'art. 577 c.p. non integrava alcuna illegalità della pena, risultando inoltre generica e astratta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; dopo l'accordo tra le parti e la sua recezione in sentenza, il controllo di legittimità è limitato e non consente di rimettere in discussione motivi rinunciati o la pena concordata, salvo illegalità della pena.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo l'orientamento ribadito dalla Corte.
Il richiamo a tale disposizione, nel contesto della doglianza sulla sanzione, non è idoneo a fondare un ricorso ammissibile quando non si alleghi una vera illegalità della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso riportati nei limiti necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che mirano a riesaminare motivi rinunciati con l'accordo o a ottenere una nuova valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La misura della pena concordata non è contestabile in cassazione, salvo il caso di pena illegale, cioè diversa da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali.
- La mera deduzione astratta o generica di un errore nella sanzione non basta a superare il filtro di ammissibilità quando non sia prospettata una concreta illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.
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