Cassazione Penale, Ordinanza n. 01415/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la misura richiesta è stata successivamente concessa dal Tribunale di sorveglianza e che la rinuncia al ricorso è stata ritualmente presentata. In conseguenza di ciò, ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale oppure, in subordine, della detenzione domiciliare o della semilibertà. Il Tribunale aveva rigettato tutte le richieste ritenendo carenti i presupposti per concedere le misure. Nel ricorso per cassazione erano denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di tali presupposti. Successivamente, però, il Tribunale di sorveglianza ha ammesso il ricorrente alla semilibertà con provvedimento sopravvenuto; il difensore ha quindi depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 591, co. 1 lett. d), c.p.p.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta concessione della misura richiesta, unitamente alla rinuncia ritualmente formulata, integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione per difetto sopravvenuto di interesse.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, interviene un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse perseguito con l'impugnazione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso, se ritualmente presentata e accompagnata dalla sopravvenuta concessione della misura richiesta, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- In caso di inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può escludere la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando ricorrono le condizioni evidenziate nella decisione.
Come è indicizzato
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