Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01416/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Nel ricorso per cassazione, articolato in due motivi, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare, si contestava che i giudici di merito avessero negato tale beneficio nonostante le modalità del trasporto degli oggetti, indicati come un manganello collocato nel vano portaoggetti dello sportello lato guidatore e una mazza di legno nel vano portaoggetti dello sportello lato passeggero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., osservando che la corte territoriale aveva correttamente valorizzato le modalità del trasporto degli oggetti e aveva fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta già formulata nel giudizio di merito. Poiché i motivi miravano in sostanza a ottenere una diversa lettura del fatto, non consentita in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il porto di oggetti atti ad offendere; la Corte non ne discute il contenuto, ma prende atto della condanna pronunciata in base ad essa.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, in ragione delle modalità del fatto e della motivazione già resa dai giudici di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento alla dedotta violazione di legge e al vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una motivazione non illogica e coerente con le concrete modalità della condotta; se il giudice di merito la esclude in modo adeguato, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.