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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01014/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento di indagini preliminari, il G.i.p. del Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e ha ordinato l'imputazione coatta, qualificando il fatto ai sensi dell'art. 643 c.p. anziché dell'art. 646 c.p., come ritenuto dal pubblico ministero sia al momento dell'iscrizione della notizia di reato sia nella successiva richiesta di archiviazione. Il ricorrente ha sostenuto che tale ordinanza fosse abnorme, perché il giudice avrebbe disposto l'imputazione coatta in relazione a una fattispecie di reato diversa da quella originariamente contestata dal pubblico ministero, eccedendo così i propri poteri.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non costituisca atto abnorme, né sia impugnabile, il provvedimento con cui il G.i.p., nel rigettare la richiesta di archiviazione, disponga l'imputazione coatta per il medesimo fatto, pur diversamente qualificandolo giuridicamente rispetto alla prospettazione del pubblico ministero. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 643 c.p.

    Richiamato come diversa qualificazione giuridica attribuita dal G.i.p. al fatto rispetto a quella indicata dal pubblico ministero.

  • art. 646 c.p.

    Richiamato come qualificazione giuridica originariamente ritenuta dal pubblico ministero nella fase delle indagini e nella richiesta di archiviazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato nel finale in relazione all'eventuale diffusione del provvedimento, con omissis dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Non è abnorme, né autonomamente impugnabile, l'ordinanza del G.i.p. che, nel rigettare la richiesta di archiviazione, disponga l'imputazione coatta per il medesimo fatto, limitandosi a riqualificare giuridicamente la fattispecie rispetto alla prospettazione del pubblico ministero.
  • La diversità del titolo di reato indicato dal pubblico ministero non rende di per sé illegittimo il provvedimento del giudice quando il fatto storico resta il medesimo e la decisione si colloca nell'alveo dei poteri di controllo sulla richiesta di archiviazione.
  • Il ricorso per cassazione avverso un simile provvedimento è inammissibile quando censura soltanto la riqualificazione giuridica operata dal G.i.p. come asserita abnormità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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