Cassazione Penale, Ordinanza n. 01013/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza del G.u.p. resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo: la asserita mancanza di motivazione sui passaggi logici che avrebbero condotto alla determinazione della pena concordata e poi applicata dal giudice. Dalla motivazione della Corte emerge che la pena inflitta coincideva con quella concordata tra le parti. Non sono indicati nel testo i fatti specifici oggetto dell'imputazione, né il reato contestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite in sentenza non possono essere rimesse in discussione con ricorso per cassazione; per tali statuizioni l'obbligo di motivazione è assolto con la semplice affermazione della verifica positiva dell'accordo tra le parti. Poiché la pena applicata era quella concordata, il motivo sulla motivazione della quantificazione della pena è stato ritenuto non scrutinabile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Nel patteggiamento il giudice ratifica l'accordo delle parti; le statuizioni non illegittime e concordate non possono essere rimesse in discussione in cassazione, e la motivazione può limitarsi alla verifica positiva dell'accordo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la motivazione del giudice sulla pena concordata può essere sintetica e soddisfatta dalla sola attestazione della verifica dell'accordo tra le parti, purché non emergano profili di illegittimità.
- Le statuizioni validamente concordate e recepite nella sentenza di patteggiamento non sono suscettibili di essere rimesse in discussione mediante ricorso per cassazione.
- L'impugnazione che investa la determinazione della pena quando questa coincida con quanto concordato tra le parti è inammissibile, perché pretende di contestare un profilo rimesso al potere dispositivo delle parti e ratificato dal giudice.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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