Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01002/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia e poi in parte riformato in appello, ha aderito a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; la Corte territoriale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha ridotto la pena a tre anni, quattro mesi di reclusione ed euro 2.400 di multa per i capi 1, 2 e 4. Con ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena base, sostenendo che, una volta riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena base avrebbe dovuto automaticamente coincidere con il minimo edittale indicato in anni cinque. La doglianza mirava quindi alla riquantificazione della pena concordata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo non consentito in sede di legittimità perché investiva la misura della pena definita con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta recepito dal giudice il negozio processuale tra le parti, la pena concordata non può essere unilateralmente rimessa in discussione in cassazione, salvo il caso di illegalità della sanzione, qui non ravvisata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; il negozio processuale così concluso, una volta recepito nella sentenza, non può essere unilateralmente modificato in cassazione, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato in relazione ai limiti delle doglianze ammissibili nel concordato in appello; le questioni sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento sono indicate come non deducibili nei motivi rinunciati.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56

    è richiamata quale fonte di introduzione dell'istituto del patteggiamento/concordato in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la misura della pena concordata, salvo che venga dedotta l'illegalità della sanzione perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per rimettere in discussione unilateralmente l'assetto negoziale validamente accettato dalle parti e recepito dal giudice di appello.
  • Sono ammissibili in cassazione, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., solo le doglianze che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice; restano invece precluse le censure sui motivi rinunciati e sulla determinazione della pena non connotata da illegalità.
  • La mera contestazione astratta o generica della quantificazione della pena base, a fronte di un accordo processuale validamente concluso, non integra un motivo idoneo a superare la soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.