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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01004/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva definito il giudizio con sentenza del 13/10/2025 in parziale riforma della decisione di primo grado resa in rito abbreviato, a seguito di richiesta dell'imputato ex art. 599-bis c.p.p. e con il consenso del Pubblico Ministero. Il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello concernente il riconoscimento dell'attenuante speciale della lieve entità; la Corte di appello aveva quindi ridotto la pena a due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 420 di multa per il delitto di rapina. Con il ricorso per cassazione, l'imputato deduceva violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la decisione fosse stata assunta senza alcuna effettiva verifica della sussistenza di cause di non punibilità, sulla base di mere formule di stile e senza una valutazione degli atti di indagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti. Ha ritenuto che il ricorrente, avendo aderito in appello al concordato ex art. 599-bis c.p.p., non potesse devolvere in sede di legittimità questioni attinenti ai motivi rinunciati né contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., trattandosi di profili estranei al perimetro del controllo consentito. È stata quindi confermata la decisione impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nell'ambito del concordato in appello, delimita il perimetro delle questioni ancora deducibili in cassazione; la scelta concordataria preclude la deduzione di motivi rinunciati e di censure non compatibili con il contenuto dell'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica delle cause di non punibilità non è deducibile in cassazione quando la censura si inserisce in motivi non consentiti dopo il concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che riguardino la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Pubblico Ministero o la difformità tra quanto concordato e la decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che investano motivi di appello espressamente rinunciati, poiché la scelta concordataria determina una preclusione al riesame di tali questioni in sede di legittimità.
  • Non è consentito trasformare in vizio deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando tale censura non rientri nel ristretto oggetto del controllo ammesso dopo il concordato.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono deducibili solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè se la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti restano non scrutinabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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