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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03979/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dal magistrato designato un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 2.800,00 a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente giudizio di equa riparazione, durata stimata in sette anni. In sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001, la Corte d'appello di Perugia aveva accolto l'opposizione del Ministero riducendo l'indennizzo, applicando il moltiplicatore annuo di € 240,00 invece di € 400,00 in ragione della presenza di oltre 120 parti nel giudizio presupposto, ritenendo applicabile la diminuzione del 40% prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 2-bis l. n. 89 del 2001, sostenendo che la riunione dei numerosi distinti procedimenti di equa riparazione era intervenuta solo successivamente, per cui il superamento della soglia di 50 parti non avrebbe dovuto incidere sull'intero periodo e, comunque, le posizioni delle varie parti sarebbero state diversificate. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere il decreto disposto la compensazione delle spese in considerazione di una supposta soccombenza reciproca, nonostante l'opposizione ministeriale fosse stata solo parzialmente accolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto legittima l'applicazione unitaria della riduzione del 40% ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 all'intero giudizio cumulato, poiché i distinti ricorsi erano stati riuniti nel procedimento di equa riparazione a fronte di parti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, mostrando carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese: l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase del medesimo procedimento; pertanto, la regolazione delle spese va compiuta secondo il criterio della soccombenza sull'intera vicenda processuale, fermo restando che la riduzione dell'indennizzo può integrare una sopravvenienza valutabile ai fini di eventuale compensazione ex art. 92 c.p.c. La motivazione del decreto è stata corretta solo nella parte in cui evocava una soccombenza reciproca. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione è stata adottata perché il Ministero non ha svolto utili difese; è stato altresì escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per l'esenzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89 del 2001

    L'opposizione ministeriale non configura un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento di equa riparazione.

  • art. 2 l. n. 89 del 2001

    Richiamato insieme all'art. 2-bis per individuare il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001

    La diminuzione dell'indennizzo fino al 20% o al 40% opera sull'intero giudizio presupposto se il cumulo soggettivo è originario; se la riunione interviene successivamente, opera per le fasi successive in cui siano superate le soglie previste. Se i ricorsi riuniti in sede di equa riparazione riguardano soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, la riduzione può essere applicata unitariamente all'intero giudizio cumulato.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile solo nei limiti previsti dalla norma; la parziale riduzione dell'indennizzo può essere valutata come sopravvenienza rilevante ai fini di una compensazione totale o parziale, ma non implica automaticamente soccombenza reciproca.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente come e quando i fatti posti a fondamento del motivo siano stati discussi nel giudizio di merito; in difetto, il motivo è infondato o non scrutinabile sul punto.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    Base procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si dà luogo alla dichiarazione dell'ulteriore contributo unificato perché il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio presupposto o nel procedimento di equa riparazione, più posizioni vengano trattate unitariamente per scelta processuale coerente con l'originaria inscindibilità o con l'assenza di un concreto interesse alla diversificazione, la riduzione dell'indennizzo prevista per l'elevato numero di parti può essere applicata in modo unitario all'intero giudizio cumulato.
  • La soglia numerica prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 va riferita al giudizio presupposto considerato nel suo sviluppo processuale: se il cumulo soggettivo è originario, la riduzione opera sull'intero processo; se la riunione sopravviene, essa rileva per le fasi successive in cui la soglia sia superata.
  • L'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 è una fase del medesimo procedimento di equa riparazione e non un autonomo giudizio di impugnazione; ne consegue che le spese vanno regolate guardando all'esito complessivo della vicenda processuale.
  • La parziale riduzione dell'importo liquidato a titolo di equa riparazione può incidere sulla regolazione delle spese quale sopravvenienza idonea a giustificare, nei limiti dell'art. 92 c.p.c., la compensazione totale o parziale, ma non determina di per sé soccombenza reciproca.
  • Nel ricorso per cassazione, il richiamo a fatti processuali non risultanti dal provvedimento impugnato richiede l'adempimento dell'onere di specifica indicazione di come e quando essi siano stati dedotti nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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