Cassazione Civile, Ordinanza n. 11706/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, impiegato nel servizio di pulizia dei convogli ferroviari e transitato alle dipendenze della società ricorrente a seguito di cessione del contratto di appalto, aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della società al pagamento, in solido con la committente, di una somma a titolo di importo una tantum per la vacanza contrattuale prevista dal CCNL Mobilità. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale importo fosse dovuto integralmente dal datore di lavoro in essere al momento della previsione collettiva, valorizzando il verbale di accordo e la disciplina del CCNL, nonché la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 della committente. La società ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito all'odierna datrice l'intero importo relativo a un periodo di vacanza contrattuale in larga parte maturato quando il lavoratore era alle dipendenze di precedenti appaltatrici, nonostante la clausola collettiva prevedesse la corresponsione dell'una tantum ai lavoratori in forza e in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. La ricorrente sosteneva quindi che l'obbligazione dovesse essere riproporzionata al solo periodo di servizio effettivamente svolto alle sue dipendenze e che non vi fosse un vincolo di solidarietà con le precedenti imprese appaltatrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di falsa applicazione della disciplina collettiva. Ha affermato che l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto del dipendente ed è correlata alla prestazione lavorativa; pertanto, in mancanza di una diversa pattuizione espressa, non può essere posta integralmente a carico del datore di lavoro in carica al momento del rinnovo del contratto collettivo per periodi in cui il lavoratore ha prestato attività presso precedenti datori. Richiamando precedenti conformi, ha precisato che la previsione di corresponsione "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento" conferma la necessità del riproporzionamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione delle regole sulla solidarietà passiva; la Corte ha ritenuto decisiva però l'interpretazione della disciplina collettiva e ha escluso che la somma fosse integralmente imputabile al solo datore in essere, salvo diversa pattuizione.
Richiamati come canoni ermeneutici per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte di cassazione ha accolto la censura ritenendo erronea l'interpretazione della Corte territoriale rispetto al tenore letterale e alla funzione della clausola sull'una tantum.
allegato A CCNL Mobilità del 2012
"ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003"; "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"
La clausola va letta nel senso che l'una tantum per vacanza contrattuale deve essere corrisposta in proporzione ai mesi effettivamente lavorati nel periodo di riferimento e non integralmente dal datore subentrante per periodi svolti presso altri datori.
art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
È richiamato come supporto interpretativo della disciplina collettiva; la Corte ne valorizza il tenore in senso conforme al riproporzionamento dell'importo e non come fonte di un'obbligazione integralmente a carico del datore attuale.
Richiamato nella vicenda per la solidarietà del committente nei confronti del lavoratore; nel giudizio di legittimità tale profilo non è stato oggetto di autonoma impugnazione e non ha inciso sull'accoglimento del ricorso della società datrice.
Usato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista per la vacanza contrattuale ha natura sostanzialmente retributiva e funzione di recupero parziale del potere d'acquisto, con correlazione alla prestazione lavorativa svolta nel periodo di riferimento.
- In assenza di una clausola negoziale espressa che deroghi a tale criterio, la somma deve essere riproporzionata in base ai mesi di servizio effettivamente prestati, non potendo gravare integralmente sul datore di lavoro subentrato per periodi lavorati presso precedenti datori.
- L'interpretazione della disciplina collettiva deve partire dal dato letterale e dalla funzione economico-sociale della previsione, valorizzando le clausole che espressamente richiedono la proporzione ai mesi di servizio come indice della volontà delle parti collettive.
- La solidarietà del committente o di altri coobbligati non consente, di per sé, di alterare il criterio sostanziale di riparto dell'obbligazione quando la fonte collettiva non preveda un addebito integrale al datore in carica al momento del rinnovo.
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