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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14135/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda l'appartenenza di alcuni terreni siti in contrada Vallone, nel territorio di Valle Castellana: il ricorrente, quale successore dei precedenti occupanti e acquirenti, sosteneva che una parte dei fondi fosse di natura allodiale e non demaniale civica, quindi sottratta all'uso civico collettivo. La lite ha avuto una lunga vicenda processuale in sede commissariale e di appello, con questioni sulla corretta notifica del reclamo, sul valore delle consulenze tecniche storiche e topografiche e sulla qualificazione dei terreni. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la decisione si fosse basata su consulenze datate e senza adeguata prova della qualitas soli; 2) violazione di legge e difetto di specificità, sostenendo che non fosse stata dimostrata la demanialità universale e che il giudice avesse ignorato la compresenza nel comune di proprietà private ecclesiastiche e allodiali; 3) violazione degli artt. 2697 e 831 c.c. e omesso esame, per non avere la Corte attenuto alle indicazioni del precedente giudizio circa l'accertamento dell'origine e dell'estensione dei terreni e per avere posto a carico del ricorrente un onere probatorio ritenuto erroneo; 4) violazione dell'art. 2730 c.c. e dell'art. 9 l. n. 1766/1927, oltre a omesso esame, sostenendo che una domanda di legittimazione presentata in precedenza non fosse una confessione né potesse precludere l'accertamento giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che denunciavano l'omesso esame di fatti decisivi per la presenza di una "doppia conforme" e per difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per dimostrarne la diversità. Quanto alle censure di violazione di legge, la Corte ha ritenuto che esse, in realtà, mirassero a una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su un complesso di risultanze tecniche e storiche convergenti nel senso che i terreni in contestazione non coincidevano con quelli allodiali intestati ai danti causa del ricorrente, sicché appartenevano alla collettività civica. Il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione; il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre il vizio motivazionale non consente di chiedere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo deve essere specifico, con esposizione degli argomenti e delle ragioni che giustifichino la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di notifica nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve disporne la rinnovazione.

  • art. 331 c.p.c.

    l'integrazione del contraddittorio non può essere surrogata quando il termine perentorio di notifica del reclamo ai controinteressati è imposto a pena di inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento accelerato e nella definizione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96 c.p.c.

    la parte ricorrente, soccombente, è stata condannata al pagamento di un'ulteriore somma per la definizione del giudizio in conformità alla proposta nel rito accelerato.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in ragione dell'esito del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura, in realtà, pretende una diversa valutazione del fatto.

  • art. 831 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla natura dei terreni e ai presupposti del demanio civico; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento fattuale.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa confessione derivante da una richiesta di legittimazione; la Corte esclude che la questione potesse essere riesaminata come violazione di legge.

  • art. 9 L. n. 1766 del 1927

    richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione; la Corte ritiene che l'argomento non scalfisse la ratio della decisione.

  • art. 4 L. n. 1078 del 1930

    viene menzionato nel precedente sviluppo processuale per la notifica del reclamo a tutti i controinteressati a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non basta una critica generica alla ricostruzione dei fatti, ma occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare gli errori di diritto denunciati.
  • La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se riguarda l'erronea sussunzione della fattispecie astratta nella norma; se la censura mira a contestare l'accertamento del fatto o la valutazione delle prove, essa esula dal sindacato di legittimità.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, la censura che non colpisce tutte le rationes non può portare alla cassazione della sentenza.
  • In materia di usi civici, l'accertamento della qualitas soli può essere svolto valorizzando un complesso di risultanze storico-documentali e tecniche; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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