Cassazione Penale, Ordinanza n. 07822/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 4 anni di reclusione per detenzione illecita e occultamento di 1117,88 grammi di eroina. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 49 c.p., sostenendo che il fatto integrerebbe un reato impossibile, quindi penalmente irrilevante. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura inammissibile perché sostanzialmente diretta a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, già compiuta in modo congruo e non manifestamente illogico dai giudici di merito; ha inoltre valorizzato gli esiti delle analisi, che avevano confermato l'idoneità della sostanza a produrre l'evento dannoso, e il dato ponderale, ritenuto incompatibile con la lieve entità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze difensive mirassero a una rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua, coerente e fondata su risultanze dibattimentali oggettive. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente, nella specie eroina.
Invocato dalla difesa per sostenere la configurabilità del reato impossibile; la Corte ha escluso che la censura fosse proponibile in cassazione perché risolta in una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato per il mancato riconoscimento della lieve entità; la Corte ha ritenuto corretto il diniego in ragione del quantitativo e della pericolosità della sostanza.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso dichiarato inammissibile.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza non ravvisata nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In tema di reati in materia di stupefacenti, il giudizio sulla lieve entità deve tenere conto non solo del peso lordo, ma anche della quantità e qualità dei principi attivi e della concreta idoneità della sostanza a ledere o porre in pericolo i beni tutelati; un quantitativo rilevante e una marcata pericolosità escludono il comma 5 dell'art. 73.
- La configurabilità del reato impossibile presuppone che la condotta sia inidonea in modo assoluto a produrre l'evento; quando gli accertamenti tecnici confermano l'efficacia drogante e la pericolosità della sostanza, la doglianza ex art. 49 c.p. è infondata se mira solo a contestare la lettura delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →