Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27801/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’amministrazione, della quota residua (pari al 65%) di un contributo già concesso in relazione ai danni causati da un evento alluvionale agli immobili di proprietà della ricorrente. Dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma residua, la Regione proponeva opposizione e il Tribunale accoglieva l’opposizione. La Corte d’Appello confermava il rigetto della pretesa, ritenendo che le ordinanze emergenziali richiamate attribuissero al commissario un potere discrezionale di determinazione del contributo entro i limiti delle risorse assegnate e che l’uso del termine "acconto" non valesse a fondare un diritto certo al saldo. Nel ricorso per cassazione la parte privata denunciava violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e quelle commissariali, trascurandone il contenuto complessivo, il limite massimo del contributo e il significato dell’espressione "future provvidenze a qualunque titolo previste", che non potrebbe riferirsi a contributi già riconosciuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, formalmente costruita come violazione dei canoni ermeneutici, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione di atti amministrativi a contenuto non normativo, interpretazione riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per effettiva violazione delle regole di interpretazione o per omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente si era limitata a contrapporre una lettura alternativa delle ordinanze, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la discrezionalità del commissario entro i limiti delle risorse assegnate. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Criterio interpretativo invocato dalla ricorrente; la Corte osserva che la censura non indica in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato e si risolve nella richiesta di una diversa lettura dell’atto.

  • art. 1363 c.c.

    Criterio interpretativo invocato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la doglianza non evidenzia un reale errore ermeneutico, ma una mera contrapposizione interpretativa.

  • art. 1367 c.c.

    Criterio interpretativo invocato dalla ricorrente; non risulta specificamente violato secondo la Corte, poiché la doglianza si limita a una diversa lettura del testo amministrativo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo è censurabile in cassazione, come l’interpretazione del contratto, solo per violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    L’interpretazione dell’atto amministrativo può essere censurata anche per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 4 O.P.C.M. n. 3322/2003

    Disposizione richiamata per sostenere che il commissario poteva determinare il contributo entro limiti di risorse assegnate e massimo individuale, senza sorgere automaticamente un diritto al saldo.

  • artt. 1, 4 e 5 O.P.C.M. n. 3322/2003

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di un potere diretto di erogazione fino al massimo previsto e la conseguente spettanza del saldo.

  • O.P.C.M. n. 17/2004

    Atto commissariale richiamato nella ricostruzione del quadro amministrativo che prevedeva un acconto sul contributo complessivo.

  • ordinanza commissariale n. 3/2007

    Atto con cui veniva fissata la misura dell’acconto al 35%; la Corte lo considera espressione di potere discrezionale del commissario da esercitarsi entro i limiti delle risorse disponibili.

  • Cass. sez. un. 25 luglio 2019, n. 20181

    Richiamata per affermare che l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e segue le regole interpretative del contratto.

  • Cass. sez. lav. 23 luglio 2010, n. 17367

    Richiamata per il principio secondo cui l’individuazione della volontà dell’ente pubblico può essere censurata in cassazione solo se la motivazione è insufficiente o illogica.

  • Cass. sez. lav. 4 aprile 2022, n. 10745

    Richiamata per ribadire che la critica in cassazione non può consistere nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione dell’atto.

Massime di principio

  • L’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo.
  • Chi deduce la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni interpretativi; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dell’atto.
  • Quando l’atto amministrativo è plausibilmente suscettibile di più interpretazioni, in sede di legittimità non è possibile ottenere la cassazione solo perché si ritiene preferibile un diverso significato rispetto a quello accolto dal giudice di merito.
  • Le ordinanze emergenziali extra ordinem e gli atti amministrativi generali, pur rivolti a destinatari indeterminati, conservano natura sostanzialmente amministrativa se finalizzati alla gestione concreta dell’interesse pubblico; la loro interpretazione segue quindi il regime degli atti non normativi.
  • La previsione di un "acconto" su contributi pubblici emergenziali, quando inserita in un contesto di risorse assegnate e di successiva valutazione amministrativa, non implica di per sé la nascita di un diritto immediato al saldo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.