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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09219/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di restituzione di una somma che l'attore assumeva essere stata indebitamente trattenuta da una banca, pari a euro 1.200, in relazione ad un preteso addebito a favore di due creditori indicati come non esistente sul conto corrente. In primo grado il Giudice di pace si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale; quest'ultimo aveva poi dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione oltre il termine di tre mesi. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata la data della comunicazione del provvedimento e, comunque, osservando che la sentenza del Giudice di pace era stata pubblicata il 18 giugno 2013 mentre la riassunzione era avvenuta il 16 novembre 2013. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 50 c.p.c., sostenendo che il provvedimento di incompetenza, pur datato diversamente, gli era stato comunicato soltanto l'8 novembre 2013 e che quindi la riassunzione del 6 novembre 2013 doveva reputarsi tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso perché ha rilevato una ragione preliminare e decisiva di inammissibilità: dal fascicolo d'ufficio e dalla verifica sul processo telematico non risultava depositata la copia notificata del ricorso alla parte resistente, né la relativa relata di notifica. La mancanza della notificazione del ricorso e del deposito della prova della notifica ha impedito l'instaurazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese, proprio perché non si era instaurato il contraddittorio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    è richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo, ma la Corte non ne affronta il merito perché decide l'inammissibilità per difetto di notifica del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma non emerge alcuna applicazione in concreto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata notificazione del ricorso alla parte resistente, o il mancato deposito della prova della notifica, comporta l'inammissibilità del ricorso perché non si instaura validamente il rapporto processuale.
  • La notificazione è un procedimento autonomo rispetto all'atto da notificare e deve assicurare la piena conformità dell'atto notificato all'originale, al fine di garantire certezza legale della conoscenza da parte del destinatario.
  • Quando manca il contraddittorio in sede di legittimità per difetto di notificazione del ricorso, la Corte non provvede sulle spese di lite.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, devono ricorrere i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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