Cassazione Penale, Ordinanza n. 18958/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo preclusa la deduzione della questione relativa al mutato regime di procedibilità del danneggiamento perché il precedente annullamento con rinvio aveva investito soltanto il trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione. La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Palermo, rideterminando la pena in anni sei mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti di danneggiamento e porto illegale di arma clandestina, ritenuti in continuazione con il delitto più grave di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, già coperto da giudicato. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva violazione di legge processuale, sostenendo che, a seguito dell'introduzione del quinto comma dell'art. 635 c.p. ad opera del d.lgs. 150/2022, era venuta meno la condizione di procedibilità per il reato di danneggiamento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il precedente annullamento con rinvio aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio; pertanto, su sussistenza del reato e attribuibilità all'imputato si era formato giudicato parziale, con preclusione a dedurre nel giudizio di rinvio questioni sul mutato regime di procedibilità. La Corte ha inoltre distinto tale ipotesi da quella della remissione di querela, che può incidere anche dopo il giudicato parziale perché collegata alla mera esistenza del processo e non all'accertamento già cristallizzato.
Norme richiamate
L'introduzione del quinto comma non è deducibile nel giudizio di rinvio quando sul fatto e sulla responsabilità si è formato giudicato parziale a seguito di annullamento limitato alla pena.
Richiamato come delitto più grave già coperto da giudicato e posto in continuazione con gli altri reati oggetto della rideterminazione di pena.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. n)
È indicato come fonte della modifica dell'art. 635 c.p. richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla procedibilità.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando un annullamento con rinvio è limitato al solo trattamento sanzionatorio, l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione nel giudizio di rinvio.
- In presenza di giudicato parziale formatosi sul fatto e sulla responsabilità, non sono deducibili in sede di rinvio questioni sopravvenute che incidano sul regime di procedibilità del reato, se non investono un profilo ancora sub iudice.
- La regola è diversa dall'ipotesi di remissione di querela, poiché quest'ultima produce un effetto estintivo collegato alla persistenza del processo e non all'accertamento già coperto da giudicato parziale.
- Se il ricorso introduce censure precluse dal giudicato parziale, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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