Cassazione Penale, Ordinanza n. 18937/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per furto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza sia dell'elemento soggettivo sia di quello oggettivo del reato. La censura, tuttavia, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e proponeva una lettura alternativa dei fatti, sostenendo un'appropriazione casuale dell'acqua, a fronte dell'accertamento di una manipolazione intenzionale dell'impianto idrico e di un allaccio abusivo alla rete per approvvigionare acqua destinata all'allevamento di bovini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo, aspecifico e privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza di appello, richiamando il principio secondo cui i motivi di ricorso devono misurarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
i motivi di ricorso devono essere specifici e adeguatamente correlati alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non sviluppate in modo argomentato integra inammissibilità.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure generiche o già formulate senza indicare in modo chiaro il percorso argomentativo che sorregge l'impugnazione.
- La specificità dei motivi richiede un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti se ciò comporta una diversa ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera rilettura del compendio probatorio o di una diversa versione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già espresso una motivazione logica e coerente sulla sussistenza degli elementi del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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