Cassazione Penale, Ordinanza n. 18941/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non ha disposto alcuna modifica della condanna di merito, che resta ferma per furto pluriaggravato con pena di due anni di reclusione e 400 euro di multa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di due anni di reclusione e 400 euro di multa per furto pluriaggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) la mancata rideterminazione della pena dopo l'esclusione di una o più aggravanti, con doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) il mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva; 4) il mancato rilievo della prescrizione, sostenendosi che il reato fosse estinto. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: quanto alla pena, ha giudicato congrua la motivazione della Corte territoriale che, pur eliminando alcune aggravanti, aveva mantenuto il trattamento sanzionatorio in ragione della residua aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla gravità dei fatti e sul valore della refurtiva; quanto alla sostituzione della pena, ha valorizzato i numerosi precedenti penali e la protrazione di uno stile di vita criminale per dodici anni, escludendo una prognosi favorevole; quanto alla prescrizione, ha affermato che, tenuto conto dell'aggravante contestata e degli aumenti ex art. 161 c.p., il termine non era ancora decorso.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 c.p.
È indicata come aggravante residua idonea a giustificare il mantenimento del trattamento sanzionatorio nonostante l'esclusione di altre aggravanti; inoltre rileva ai fini del calcolo del massimo edittale e della prescrizione.
art. 161 c.p.
È richiamato per il computo dell'aumento del termine di prescrizione, dal quale la Corte ricava che il reato non è ancora estinto.
art. 29599/2020, Sez. 4, Esposito
È citato come precedente secondo cui il giudice d'appello può confermare la pena di primo grado, dopo avere escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'attenuante, purché motivi adeguatamente il giudizio di equivalenza tra le circostanze.
art. 8668/1999, Sez. 6, Milenkovic
È richiamato per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche su un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente.
art. 11963/11, Sez. 3, p.g. in proc. Picaku
È richiamato per il principio secondo cui la gravità del fatto può costituire da sola elemento sufficiente a fondare il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il giudice di appello, quando elimina una circostanza aggravante o riconosce un'attenuante, può confermare la pena già irrogata in primo grado senza incorrere in reformatio in peius, se motiva in modo adeguato il permanere del giudizio di equilibrio o equivalenza tra le circostanze residue.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo anche se fondato su un solo elemento negativo, purché concretamente apprezzato e ritenuto prevalente; la gravità del fatto e il valore del danno o della refurtiva possono costituire base sufficiente della decisione.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva può essere respinta quando il giudice, con motivazione non illogica, ritenga che i precedenti penali, la serialità delle condotte e l'assenza di segni di resipiscenza rendano negativa la prognosi sul rispetto delle prescrizioni del trattamento sostitutivo.
- Ai fini della prescrizione, il termine va calcolato tenendo conto del massimo edittale applicabile e degli eventuali aumenti di legge; se il termine così determinato non è decorso, la declaratoria di estinzione è infondata.
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