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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18938/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. I motivi dedotti erano quattro: 1) mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo B, ritenuta dal ricorrente maturata prima della sentenza di appello; 2) nullità della sentenza per asserito mancato rispetto della disciplina sull'improcedibilità, sostenendo che il reato non fosse procedibile d'ufficio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, lamentando che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli indizi; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva e sul conseguente aumento di pena ex art. 99 c.p., ritenendo immotivato il giudizio di maggiore capacità a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il reato era stato commesso il 18 agosto 2018, che il termine massimo decorreva dal 18 agosto 2023 e che le sospensioni indicate in appello spostavano la scadenza al 16 agosto 2025, data successiva alla sentenza impugnata; ha inoltre richiamato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi nel periodo di sua vigenza. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull'improcedibilità, perché il fatto era stato contestato con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., relativa alla commissione del reato in uffici pubblici, che rende il delitto procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, terzo comma, c.p. Il terzo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione perché meramente riproduttivo di censure già respinte in appello e privo di specificità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione globale e non atomistica degli indizi. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione sulla recidiva era adeguata e corroborata sia dalla sentenza di appello sia da quella di primo grado, con riferimento a precedenti penali specifici e alla maggiore capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma richiamata come fattispecie incriminatrice del capo B; il ricorso ne invocava la prescrizione, ma la Corte ha escluso che il termine fosse maturato alla data della sentenza di appello.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina, senza abrogazione retroattiva ad opera delle leggi successive.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante per fatto commesso in uffici o stabilimenti pubblici è configurabile anche se la cosa sottratta non appartiene all'ufficio o non ha attinenza con le funzioni ivi svolte; rileva la maggiore tutela dovuta alla P.A.

  • art. 624, terzo comma, c.p.

    La presenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. rende il delitto procedibile d'ufficio.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere valorizzata sulla base dei precedenti penali e delle modalità del fatto, purché la motivazione dia conto della maggiore capacità a delinquere.

  • art. 131-bis c.p.

    Il diniego della particolare tenuità del fatto è stato richiamato come supporto motivazionale anche rispetto alla recidiva, valorizzando i precedenti penali e la condotta complessiva.

Massime di principio

  • La prescrizione non può essere dichiarata quando, tenuto conto del termine base e delle sospensioni legalmente operanti, il relativo termine non sia ancora maturato alla data della decisione impugnata.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo in cui era vigente, senza che le successive riforme abbiano effetto retroattivo in senso abrogativo.
  • Quando un'aggravante comporta la procedibilità d'ufficio, l'eccezione di improcedibilità va respinta se la contestazione e la qualificazione giuridica del fatto consentono di ricondurre il reato alla disciplina procedibile d'ufficio.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure sulla responsabilità penale che si limitino a riproporre in modo acritico i motivi già esaminati e respinti in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Nella valutazione della prova indiziaria il giudice deve esaminare gli indizi globalmente e non in modo atomistico, verificando se il loro coordinamento superi le possibili ambiguità di ciascun elemento isolato.
  • La recidiva è legittimamente motivata quando la sentenza dà conto dei precedenti penali e delle concrete modalità della condotta, in modo da giustificare il giudizio di maggiore capacità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della provaNullità processualeRecidiva

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