Cassazione Penale, Ordinanza n. 18936/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva già confermato la condanna per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, con pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione, deducendo una diversa lettura del compendio probatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento dei fatti nell'art. 614 c.p., assumendo che la presenza dell'imputato sul luogo fosse compatibile con altra fattispecie; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena base, ritenuta eccessiva. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi aspecifici e comunque non deducibili in cassazione perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata né dedurre un effettivo travisamento della prova; il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la pena base era quella minima prevista per la fattispecie aggravata richiamata e, in ogni caso, sotto la media edittale è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione dei fatti; la Corte non accoglie la censura perché aspecifica e non correlata alla motivazione impugnata.
I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; il ricorso che segue un proprio approccio critico senza confrontarsi con la sentenza è inammissibile.
art. 624-bis, terzo comma, c.p.
Indicato come base edittale minima di cinque anni di reclusione in presenza dell'aggravante richiamata.
Aggravante che, in combinazione con l'art. 624-bis, comporta la pena base minima richiamata dalla Corte.
Per pene irrogate al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, essendo impliciti gli elementi di cui all'articolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se l'errore riguarda un elemento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non è sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio.
- In presenza di una c.d. doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto resta ulteriormente limitato e non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e di correlazione con le ragioni della decisione censurata; l'atto che non spiega il percorso logico della critica è inammissibile.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, il giudice può motivare in modo sintetico richiamando il criterio di adeguatezza della pena, poiché gli elementi dell'art. 133 c.p. possono ritenersi implicitamente considerati.
Come è indicizzato
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