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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18934/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata per furto di energia elettrica dal Tribunale di Trapani a pena detentiva di mesi 2 e giorni 20 di reclusione; la condanna era stata oggetto di precedenti giudizi di impugnazione e di rinvio, nei quali si era discusso dell'aggravante relativa alla esposizione alla pubblica fede e, poi, della diversa aggravante del fatto commesso su beni destinati a pubblico servizio. Nel nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello di Palermo, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, la difesa ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, sostenendo che il mutato regime di procedibilità imponesse di rilevare l'assenza di querela nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che, in caso di annullamento con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, le questioni sull'esistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato sono coperte da giudicato, con conseguente irrilevanza nel nuovo giudizio delle questioni sul mutato regime di procedibilità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    È richiamato come aggravante ritenuta sussistente dalla Corte di appello nel giudizio conclusivo, in alternativa alle precedenti contestazioni sull'aggravante della pubblica fede o della destinazione a pubblico servizio.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    È menzionato nel richiamo alla precedente sentenza di annullamento, quale aggravante oggetto di vizio di motivazione nella decisione poi annullata.

Massime di principio

  • Quando l'annullamento con rinvio è limitato al solo trattamento sanzionatorio, il giudicato parziale copre l'accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato, precludendo nel giudizio di rinvio la deduzione di questioni incompatibili con tale giudicato.
  • Il mutamento del regime di procedibilità non può essere fatto valere nel giudizio di rinvio se interviene dopo un annullamento parziale che abbia già cristallizzato, con autorità di cosa giudicata, l'an e il quomodo della responsabilità penale.
  • Diverso è il caso della remissione di querela, il cui effetto estintivo è collegato all'esistenza del processo e non a un nuovo accertamento del fatto, sicché non è precluso dal giudicato parziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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