Cassazione Penale, Ordinanza n. 15494/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un imputato giudicato con rito abbreviato e condannato in primo grado e in appello per detenzione illecita di cocaina a fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi a Roma il 16 aprile 2024. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la difesa ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della circostanza attenuante comune ex art. 62, comma 4, c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione della concreta offensività del fatto e del trattamento sanzionatorio, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato i presupposti per i benefici invocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che esso riproponeva censure già formulate e adeguatamente esaminate dai giudici di merito. La sentenza impugnata aveva motivato in modo razionale il diniego sia dell'art. 131-bis c.p. sia dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p., valorizzando la rilevante qualità della cocaina detenuta illecitamente, con purezza tra il 79% e il 95% e con 86 dosi medie ricavabili. La difesa, secondo la Corte, si limitava a contrapporre una diversa lettura del merito, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata dai giudici di merito e la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del diniego.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dalla difesa ma ritenuta insussistente dai giudici di merito, con valutazione confermata in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per ribadire che in cassazione non è consentito sostituire al ragionamento del giudice di merito una diversa valutazione di fatto.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482
Richiamata per il medesimo principio sulla preclusione al sindacato di merito in sede di legittimità.
Massime di principio
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente respinta quando il giudice di merito valorizzi elementi sintomatici di non modesta offensività, come la qualità e la quantità della sostanza stupefacente e il numero di dosi ricavabili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e a contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali, senza individuare reali vizi di legittimità nella motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito del giudizio sulla sussistenza di attenuanti o cause di non punibilità se la sentenza impugnata offre una motivazione razionale e non manifestamente illogica.
- Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto in materia di stupefacenti, la rilevante purezza della sostanza e l'elevato numero di dosi potenzialmente ricavabili costituiscono indici incompatibili con la minima offensività.
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