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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19626/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla locazione ad uso commerciale di un immobile destinato a panetteria-pasticceria. A seguito di un'ispezione dell'ASL, al conduttore venivano intimati interventi di ripristino della pavimentazione e della piastrellatura per ragioni igieniche. Il conduttore sosteneva di avere già segnalato alla locatrice, prima dell'ispezione, la necessità dei lavori e di avere poi trasmesso alla locatrice la comunicazione inviata all'ASL con richiesta di proroga del termine, ritenendo tale invio sufficiente quale avviso al locatore ai sensi dell'art. 1577, comma 2, c.c.; per l'inerzia della proprietaria, eseguiva direttamente i lavori e chiedeva il rimborso delle spese sostenute. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 1577, comma 2, c.c., oltre che dei criteri ermeneutici degli atti unilaterali, per avere la Corte escluso che la missiva integrasse l'avviso al locatore; 2) violazione dell'art. 1577, comma 2, c.c. e degli artt. 1575 e 1576 c.c., omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia, per avere la Corte negato il rimborso ritenendo non coincidenti gli interventi eseguiti con quelli richiesti dall'autorità sanitaria e non valutando la precedente segnalazione di urgenza; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte ritenuto impossibile liquidare il costo dei soli interventi dovuti, nonostante la richiesta di CTU e la prova già dedotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da due autonome rationes decidendi: da un lato, l'assenza di un valido avviso al locatore ai sensi dell'art. 1577, comma 2, c.c.; dall'altro, la mancata coincidenza tra i lavori eseguiti e quelli imposti dall'ASL per ragioni igieniche. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non era perplessa né meramente apparente e perché la censura, quanto all'interpretazione della missiva, si risolveva in una contrapposizione di lettura rispetto a quella del giudice di merito. La Corte ha inoltre affermato che l'avviso di cui all'art. 1577, comma 2, c.c. ha natura di atto giuridico in senso stretto, rispetto al quale non è direttamente applicabile l'ermeneutica contrattuale degli artt. 1362 e ss. c.c. se non in via analogica e nei limiti di compatibilità, comunque richiedendo il ricorso per cassazione una specifica illustrazione della violazione dei canoni interpretativi. Conseguentemente, essendo inammissibile la censura sulla prima ratio, sono stati dichiarati inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le ulteriori doglianze non avrebbero comunque condotto alla cassazione della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1577, comma 2, c.c.

    avviso al locatore di eseguire riparazioni urgenti

    il conduttore può sostituirsi al locatore solo se abbia previamente dato un avviso idoneo; la comunicazione esaminata non è stata ritenuta tale avviso

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere gli obblighi del locatore di mantenere l'immobile in idoneità e decoro

  • art. 1576 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere gli obblighi di manutenzione del locatore

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto contro la sentenza impugnata

  • art. 1362 c.c.

    evocato dal ricorrente per l'interpretazione della missiva, ma la Corte ne ha escluso l'applicabilità diretta al caso, trattandosi di atto giuridico in senso stretto

  • art. 1363 c.c.

    evocato dal ricorrente per l'interpretazione complessiva dell'atto, ritenuta non decisiva dalla Corte

  • art. 1324 c.c.

    richiamato per sostenere l'applicazione, agli atti unilaterali, delle regole interpretative dei contratti nei limiti di compatibilità

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la non contestazione della ricezione della missiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce il sindacato limitato al minimo costituzionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L'avviso previsto dall'art. 1577, comma 2, c.c. richiede una comunicazione idonea a rendere riconoscibile al locatore l'intenzione del conduttore di eseguire riparazioni urgenti in sua vece; una mera trasmissione di atti o di richieste indirizzate all'autorità amministrativa non vale automaticamente come avviso.
  • L'atto di avviso al locatore, ai fini dell'art. 1577, comma 2, c.c., è qualificabile come atto giuridico in senso stretto; pertanto, la sua interpretazione non segue in modo pieno e diretto i criteri ermeneutici dei contratti, ma deve concentrarsi sulla riconoscibilità obiettiva del significato dell'atto.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione dei canoni interpretativi non può consistere nella sola contrapposizione di una lettura alternativa del documento rispetto a quella accolta dal giudice di merito, dovendo invece indicare specificamente quali regole siano state violate e in quale modo.
  • Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'inammissibilità o infondatezza delle censure dirette contro una sola ratio comporta l'inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure rivolte alle altre rationes.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, è limitato al minimo costituzionale e ricorre solo in presenza di motivazione meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o del tutto incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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