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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05766/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (responsabili)

La controversia

Il ricorrente aveva agito in giudizio civile chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un'esplosione verificatasi in un deposito di carburanti, che gli aveva causato la perdita della vista e una invalidità permanente totale. Egli sosteneva che l'evento fosse riconducibile a un'organizzazione illecita dedita alla adulterazione e commercializzazione di prodotti petroliferi pericolosi, già oggetto di procedimento penale. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata, con riconoscimento della prescrizione del diritto risarcitorio nei confronti dei convenuti costituiti e con ritenuta mancata prova dei fatti nei confronti dei contumaci. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva, in sintesi: 1) violazione dell'art. 2947 c.c. e delle norme costituzionali, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale del 2009, perché l'azione civile era stata proposta entro cinque anni da tale data; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2947 c.c., contestando che il giudice avesse valorizzato la diversa imputazione penale rispetto al fatto storico dedotto in civile; 3) violazione delle regole sulle spese, per la condanna alle spese in favore di alcuni convenuti; 4) e 5) violazione delle norme sulle prove e omesso esame di un documento, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto non provata l'esistenza dell'associazione illecita già operante all'epoca del sinistro e avesse ignorato un documento ritenuto essenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la questione della decorrenza della prescrizione ex art. 2947 c.c. risultava già coperta da giurisprudenza consolidata; nel merito la Corte ha comunque chiarito che, poiché il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione, si applicava il primo periodo del terzo comma dell'art. 2947 c.c., cioè la prescrizione più lunga del reato con decorrenza dal fatto, con conseguente maturazione della prescrizione del diritto risarcitorio alla data della citazione. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché le doglianze sulle spese non colpivano effettivamente la statuizione impugnata nei termini dedotti. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati manifestamente inammissibili in quanto miravano a un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in sede di legittimità; inoltre il vizio di omesso esame non era configurabile sia per il regime della doppia conforme sia perché il documento invocato era solo un elemento istruttorio, non un fatto storico decisivo non esaminato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti costituite e ha dato atto, ai fini del contributo unificato, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché la questione era già risolta da orientamento consolidato della Corte.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2947 c.c.

    In caso di reato con prescrizione più lunga rispetto a quella civile, se il processo penale si conclude con estinzione del reato per prescrizione, si applica il primo periodo del terzo comma: la prescrizione dell'azione civile decorre dal fatto; se invece il processo penale si chiude con estinzione per cause diverse dalla prescrizione o con sentenza irrevocabile che non pregiudica l'azione civile, opera il secondo periodo con decorrenza dalla estinzione o dalla irrevocabilità.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la questione di diritto proposta è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo per sostenere la nullità della sentenza, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla regolazione delle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione delle regole di valutazione delle prove non può tradursi in un nuovo giudizio di merito in cassazione.

  • art. 232 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione istruttoria, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia in tema di onere della prova sia per il vizio di omesso esame; la Corte ribadisce che l'omesso esame censurabile riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo sul vizio di motivazione/omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque se diretto solo contro la valutazione delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è esclusa la denuncia del vizio di omesso esame dei fatti, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la possibile revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non trasferisce automaticamente all'Erario le spese che la parte ammessa sia condannata a rimborsare alla controparte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002

    La liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice del rinvio o a quello che ha definito definitivamente il giudizio, non alla Cassazione.

Massime di principio

  • Quando il processo penale relativo al medesimo fatto si conclude con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'azione civile risarcitoria soggiace al termine più lungo previsto per il reato e il dies a quo resta quello del fatto dannoso, non quello della sentenza penale irrevocabile.
  • La decorrenza della prescrizione ex art. 2947, terzo comma, c.c. va distinta a seconda della causa di definizione del processo penale: solo se il reato si estingue per cause diverse dalla prescrizione o se interviene una sentenza irrevocabile che non pregiudica l'azione civile opera la decorrenza dalla estinzione o dalla irrevocabilità.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti in una richiesta di nuovo giudizio di merito; la scelta delle prove ritenute decisive è riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame è configurabile solo con riguardo a un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso, e non già rispetto al mancato esame di singoli elementi istruttori o documenti, se il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice.
  • In presenza di "doppia conforme" è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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