Cassazione Civile, Ordinanza n. 26003/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale di Forlì per ottenere la condanna del proprio assistito al pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta in un giudizio civile articolato in più gradi, iniziato davanti al Tribunale di Bologna, proseguito davanti alla Corte d'appello di Bologna e definito in Cassazione. Il Tribunale di Forlì aveva declinato la propria competenza ritenendo applicabile il foro dell'ufficio giudiziario che aveva deciso per ultimo la causa, richiamando l'art. 14 del d.lgs. 150/2011. La Corte d'appello di Bologna, investita del conflitto di competenza d'ufficio, ha invece ritenuto che il cliente dovesse essere qualificato come consumatore, perché persona fisica che aveva conferito l'incarico per scopi estranei all'attività professionale, e che pertanto dovesse prevalere il foro speciale del consumatore previsto dal codice del consumo, cioè il foro della residenza o del domicilio del consumatore, rispetto al foro speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto di competenza dichiarando competente il Tribunale di Forlì, ossia il giudice del luogo di residenza del cliente-consumatore. Ha affermato che il foro del consumatore prevale sul foro speciale previsto per le controversie di liquidazione dei compensi dell'avvocato ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché non erano state svolte difese e il regolamento di competenza era stato sollevato d'ufficio.
Norme richiamate
È la base del regolamento di competenza sollevato d'ufficio dalla Corte d'appello.
Individua un foro speciale per le controversie relative ai compensi professionali dell'avvocato, ma non prevale sul foro del consumatore.
Consente di qualificare come consumatore la persona fisica che incarica il professionista per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
art. 33, comma 2, lett. u), cod. consumo
Prevede il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, ritenuto prevalente sugli altri fori speciali nel caso concreto.
Richiamato quale disciplina originaria del procedimento di liquidazione di spese, onorari e diritti di avvocato.
art. 34, comma 16, lett. a), d.lgs. 150/2011
Ha sostituito la disciplina procedimentale dell'art. 28 l. 794/1942 nel quadro richiamato dalla decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse dall'avvocato per il pagamento dei compensi professionali, il foro speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 non prevale sul foro del consumatore quando il cliente abbia agito come persona fisica per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale.
- Il foro della residenza o del domicilio del consumatore ha carattere di foro speciale esclusivo e, per ragioni di tutela sostanziale e processuale del consumatore, prevale sugli altri fori speciali concorrenti.
- La qualificazione della parte assistita come consumatore dipende dalla natura e dalla finalità dell'incarico conferito al professionista, non dalla qualità soggettiva del professionista incaricato.
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato, la regola del "giudice che ha deciso per ultimo" opera solo se non è applicabile un foro speciale di rango prevalente quale quello del consumatore.
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