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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49277/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per reati connessi all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 275 e 299 c.p.p., contestando che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente rivalutato le esigenze cautelari alla luce del "novum" costituito dall'ampia istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni rese in dibattimento (in particolare dei collaboratori e delle dichiarazioni della parte offesa Corigliano), le quali avrebbero ridimensionato il ruolo attribuito a Giamborino e potuto incidere sulla presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che in sede di appello ex art. 310 c.p.p. il Tribunale deve controllare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto ai fatti nuovi o sopravvenuti idonei a modificare il quadro indiziario o cautelare. Ha censurato il Tribunale del riesame per insufficiente motivazione e per non essersi confrontato in modo congruo con le deduzioni difensive sull'istruttoria dibattimentale (dichiarazioni dei collaboratori e della persona offesa). Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro - Sezione del riesame, impartendo di applicare i principi indicati e verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 297, comma 3 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata in relazione alla gravità indiziaria; la presenza di tale imputazione origina la presunzione di adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore, ma la sua operatività può essere influenzata da elementi probatori sopravvenuti

  • art. 274, comma 1 cod. proc. pen.

    Indica il parametro concreto per valutare il pericolo di reiterazione del reato alla luce delle circostanze di fatto e della personalità dell'imputato; la rivalutazione delle esigenze cautelari deve riferirsi a queste considerazioni

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione di adeguatezza della misura cautelare per il reato associativo; la Corte ha richiamato che la difesa può cercare di vincere tale presunzione con elementi istruttori sopravvenuti e che il giudice deve motivare specificamente in merito alla persistenza della presunzione

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Attribuisce alle misure de libertate una connotazione dinamica: i provvedimenti cautelari devono essere costantemente adeguati agli sviluppi delle indagini e del processo; il giudice ha l'obbligo di rivalutazione anche per fatti sopravvenuti

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello avverso le ordinanze cautelari; la Corte ricorda che l'effetto devolutivo impone al Tribunale di riesame di verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai fatti nuovi, senza però effettuare un riesame pieno del merito

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma indicata come parametro da verificare in sede di rinvio per accertare le condizioni per l'applicazione di misure cautelari; il Tribunale dovrà controllare la sussistenza dei presupposti alla luce dei principi richiamati

  • art. 94, comma i-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamata solo per gli adempimenti consequenziali alla decisione di annullamento e rinvio; norma procedurale per la gestione della cancelleria

Massime di principio

  • In appello ex art. 310 c.p.p. il Tribunale del riesame non deve compiere un riesame pieno del merito, ma deve verificare che l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto ai fatti nuovi o sopravvenuti che possono modificare il quadro indiziario o cautelare
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati associativi (art. 275, comma 3) può essere contrastata da elementi emersi nel corso del dibattimento; il giudice cautelare deve esaminare e motivare espressamente l'incidenza di tali elementi sulla persistenza delle esigenze cautelari
  • Il principio del divieto di valutazione parziale dell'istruttoria non consente al giudice di omettere il confronto con deduzioni difensive che prospettano fatti sopravvenuti: è obbligo motivazionale motivare anche per escluderne la rilevanza
  • Le misure cautelari devono essere valutate dinamicamente (art. 299): nuovi atti o dichiarazioni emersi nel processo possono richiedere revoca o mitigazione della misura e il giudice deve valutare la proporzione e la necessità della misura rispetto alla situazione aggiornata
  • La parte difensiva, nel chiedere revoca o sostituzione della misura, deve indicare con precisione i fatti nuovi o elementi probatori specifici che possono incidere sulla valutazione del pericolo di reiterazione e della personalità dell'imputato
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato all'accertamento della corretta applicazione dei principi giuridici e dell'adeguatezza della motivazione rispetto ai profili devoluti; l'annullamento è disposto quando manca il necessario confronto motivazionale con i nuovi elementi

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