Cassazione Penale, Ordinanza n. 11068/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità e sul diniego della causa di non punibilità è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada. In ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione all'affermazione di responsabilità penale sia con riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza una reale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e senza puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali contestati. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sull'attendibilità del quadro probatorio e aveva escluso l'art. 131-bis valorizzando le modalità della condotta, in particolare il tentativo dell'imputato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma posta a base della contestazione penale definita in sentenza come reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché la condotta, per modalità concrete, non è stata ritenuta tenue, anche in ragione del tentativo di sottrarsi al controllo dei Carabinieri.
In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Implicitamente richiamato come parametro dei motivi di legittimità, che non possono risolversi in una mera riproposizione di censure già disattese e devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- In cassazione non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali contestati; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità o per mancato confronto con la decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta rivelino una offensività non lieve, come nel caso di un comportamento diretto a sottrarsi al controllo operato dalle forze dell'ordine.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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