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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23039/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un fallimento aveva chiesto di accertare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l. fall., di un atto del 28.11.2011 con cui la società poi fallita aveva trasferito una unità immobiliare a uso ufficio a favore della controparte. In via subordinata era stata proposta anche azione revocatoria ex art. 67 l. fall. Il curatore sosteneva che, pur essendo l'operazione formalmente una compravendita, in concreto il trasferimento avesse natura di datio in solutum/atto gratuito, perché il prezzo di euro 170.000 era stato corrisposto mediante cessione di un credito vantato dall'acquirente verso una società ceduta insolvente e priva di effettivo valore economico. Il tribunale aveva accolto la domanda principale e la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, la società acquirente ha censurato: la qualificazione dell'atto come gratuito; la riqualificazione del contratto sulla base dell'asserita inesigibilità del credito ceduto; il riparto dell'onere probatorio; la dedotta omessa pronuncia o motivazione; l'affermazione relativa all'estinzione del debito come effetto del contratto; il preteso travisamento del principio di Cass. S.U. n. 6538/2010; e, infine, la pretesa necessità della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del beneficiario per applicare l'art. 64 l. fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi, ritenendo che la censura mirasse in realtà a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato l'operazione come atto a titolo gratuito, in quanto il credito ceduto era già al momento della stipula privo di valore economico perché di fatto inesigibile verso una società insolvente. Ha inoltre affermato che, per l'inefficacia ex art. 64 l. fall., è irrilevante la conoscenza dell'insolvenza da parte del beneficiario dell'atto gratuito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 64 legge fallimentare

    Si applica agli atti a titolo gratuito del fallito e rende irrilevante la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del beneficiario dell'atto.

  • art. 67 legge fallimentare

    Richiamato solo come azione subordinata; non è oggetto della ratio decidendi, perché la decisione si fonda sull'art. 64 l. fall.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di presunzioni, ma la Corte rileva che la censura riguarda in realtà l'accertamento di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sul tema della valutazione delle prove, ma la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla critica di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di motivazione apparente o mancante, rilevando che una motivazione comprensibile era presente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma non risulta violato nei limiti scrutinabili in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte esclude la violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per contestare la natura/cause del contratto, ma la Corte ribadisce che la causa concreta va valutata in base alla reale utilità economica dell'operazione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto, ma la Corte osserva che la controversia verteva essenzialmente su accertamenti fattuali.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra, richiamato nel ricorso ma non decisivo rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato per sostenere la natura onerosa della compravendita, ma la Corte afferma che la forma astratta non impedisce la riqualificazione in base alla causa concreta.

  • art. 1260 c.c. e ss.

    Richiamato in tema di cessione del credito; la Corte osserva che l'errore prospettato sulla conseguenza estintiva del credito è irrilevante rispetto al presupposto decisivo della sua assenza di valore economico.

  • art. 2643 c.c. e ss.

    Richiamato per contestare il rilievo della trascrizione, ma la Corte precisa che la trascrizione rende opponibile il contratto ai terzi senza conferirgli effetti sostanziali ulteriori.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione del materiale istruttorio; la Corte osserva che la censura mira solo a una diversa valutazione del fatto.

  • art. 2901, comma 4, c.c.

    Richiamato in via analogica per affermare che, anche nell'azione revocatoria ordinaria, la conoscenza dello stato soggettivo del beneficiario non è richiesta per gli atti a titolo gratuito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per violazione di legge, ma la Corte rileva che molte censure erano in realtà dirette a contestare il merito dell'accertamento fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per vizi processuali e motivazionali, ma la Corte esclude l'omessa pronuncia e la motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che è censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti stretti consentiti dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 64 l. fall., un atto formalmente oneroso può essere qualificato come atto a titolo gratuito se, alla luce della causa concreta dell'operazione, il corrispettivo pattuito è privo di reale valore economico o è solo apparente.
  • La gratuità o onerosità di un'attribuzione patrimoniale va stabilita in concreto, verificando l'effettivo interesse economico delle parti, non limitandosi allo schema astratto del negozio prescelto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una critica che mira, in realtà, a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale"; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Per l'inefficacia degli atti a titolo gratuito nel fallimento, lo stato soggettivo del beneficiario non è requisito costitutivo, essendo sufficiente la natura gratuita dell'atto.
  • La trascrizione del contratto immobiliare assicura l'opponibilità ai terzi ma non può attribuire al negozio effetti sostanziali maggiori di quelli che gli derivano dal diritto civile.
  • Quando la censura riguarda la valutazione del materiale istruttorio, il ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove, perché ciò integra una richiesta di riesame del merito non consentita in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaCompravenditaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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