Cassazione Penale, Sentenza n. 13877/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, articolato in tre motivi, impugnava: 1) la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concordato in appello ritenuta tardiva (art. 599-bis cod. proc. pen.); 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità dell'offesa (art. 131-bis cod. pen.), sostenendo che la Corte di appello avrebbe valutato solo la gravità del fatto senza considerare tutti gli elementi rilevanti (quantitativo di droga movimentata, numero di assuntori, rete organizzativa, modalità operative); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62-bis e art. 62 n.4 cod. pen.), per avere la Corte di appello valutato riduttivamente soltanto i precedenti e non gli ulteriori indici dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che i provvedimenti che impediscono l'accesso al concordato in appello (sia per rigetto che per inammissibilità per vizi procedurali come tardività) hanno natura meramente ordinatoria e, salvo pregiudizio irreparabile al diritto di difesa, non sono sindacabili in Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 2647/2025. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la Corte di appello ha motivato adeguatamente l'esclusione della causa di non punibilità richiamando la non modicità del quantitativo, l'elevato principio attivo e gli accorgimenti adottati per eludere controlli, elementi evocativi della non occasionalità. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la censura, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione della Corte di appello sull'assenza di elementi positivi e sulla negativa personalità dell'imputato (numerosi e gravi precedenti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che incrimina la detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare il fatto di detenzione di cocaina oggetto del processo.
Regola il 'concordato' sulle impugnazioni. La Corte ha interpretato, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità, che le decisioni che negano l'accesso al concordato (anche per inammissibilità per tardività) sono provvedimenti di natura ordinatoria non decisoria e, salvo pregiudizio irreparabile alla difesa, non sindacabili in Cassazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 2647 del 10/07/2025 (dep. 2026), Rv. 289005 — 01
il provvedimento con il quale la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione
La pronuncia è stata utilizzata per affermare che il rigetto o l'inammissibilità della richiesta di concordato non costituiscono provvedimenti impugnabili in Cassazione, essendo meramente ordinatori e senza effetto sostanziale sul diritto dedotto in giudizio.
Disciplina la causa di non punibilità per tenuità dell'offesa. La Corte ha richiamato il principio che la valutazione della tenuità si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; non è necessario esaminare tutti i singoli elementi, ma indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso concreto la misura della sostanza, l'elevato principio attivo e gli accorgimenti per eludere i controlli hanno giustificato il rigetto della causa di non punibilità.
Fissa i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità dell'offesa. La Corte ha ricordato che il giudice può selezionare e motivare i criteri che ritiene rilevanti per il caso concreto senza doverli esaurire tutti.
la neutralità dell'incensuratezza dell'imputato
Dopo la modifica del 2008 la mancanza di precedenti non produce automaticamente attenuanti; il giudice può limitarsi a indicare in motivazione la mancanza di elementi positivi. La Corte ha ritenuto sufficiente che sia stato segnalato l'assenza di circostanze positive a favore dell'imputato.
Prevede la circostanza attenuante della diminuita gravità del fatto (o simili attenuanti); la Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, non ricorressero i requisiti di speciale tenuità richiesti, anche per il profitto perseguito e la consistenza del quantitativo e della percentuale di principio attivo.
Prevede la condanna alle spese del ricorso in caso di rigetto. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Le decisioni della Corte d'appello che negano l'accesso al concordato in appello (per rigetto di merito o per inammissibilità procedurale come tardività) sono generalmente provvedimenti di natura ordinatoria e non sono sindacabili in Cassazione, salvo dimostrazione di un pregiudizio irreparabile al diritto di difesa.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133: il giudice non è obbligato a disaminare tutti gli elementi previsti, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi. Fattori come il quantitativo, l'elevata percentuale di principio attivo, il profitto conseguibile, le modalità di occultamento e la ripetitività o organizzazione dell'attività pesano fortemente contro il riconoscimento della tenuità.
- Dopo la riforma del 2008, l'incensuratezza non produce automaticamente attenuanti; è sufficiente che il giudice motivi l'assenza di elementi positivi per negare le attenuanti di cui all'art. 62-bis/62 n.4. Al contrario, il riconoscimento delle attenuanti richiede una motivazione esplicita che evidenzi gli elementi positivi a favore dell'imputato.
- Per impugnare con successo la mancata concessione di attenuanti o della tenuità occorre fornire elementi concreti e specifici (es. prova della limitata quantità effettiva, anonimato del profitto, occasionalità, assenza di misure di occultamento, documentazione sui consumatori coinvolti), non solo deduzioni generiche o contestazioni ideali della motivazione.
- Chi propone ricorso che venga rigettato può essere condannato al pagamento delle spese processuali; pertanto valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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