Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zinghinì impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (delitti tributari), contestando: (1) la motivazione sul profilo soggettivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riconosciuto il dolo (anche eventuale) con mera adesione al primo grado senza verificare se le irregolarità derivassero dall'operato del precedente liquidatore e senza accertare la riconoscibilità di tali anomalie da parte dell'imputato; (2) la confisca per equivalente, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe verificato l'impossibilità della confisca diretta sui beni della società prima di disporre la confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto soggettivo, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata: la volontaria assunzione dell'incarico di liquidatore comportava l'onere di verifica della contabilità e rendeva ragionevole presumere la conoscenza o conoscibilità di irregolarità (dolo eventuale), in conformità alla giurisprudenza di legittimità citata. La censura è stata ritenuta generica e meramente congetturale, priva di elementi concreti emersi nel processo che dimostrassero omissioni valutative. Quanto alla confisca, la questione non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione poiché non era oggetto di gravame in sede di appello. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma penale tributaria è stata interpretata in combinato con la responsabilità del liquidatore: il liquidatore che presenta dichiarazioni dopo il suo insediamento può essere ritenuto responsabile per i reati di cui alla normativa tributaria se emergono elementi che consentano di desumere la conoscenza o la conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture (dolo eventuale).
cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'onere delle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, richiedendo una somma equitativamente fissata.
Sentenza Corte costituzionale
Riferita per rilevare che, nella fattispecie, non risultano elementi di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Chi accetta volontariamente la carica di amministratore o liquidatore ha l'onere di verificare la contabilità e i documenti fiscali pregressi; il mancato controllo può integrare il dolo eventuale se emergono elementi che avrebbero reso riconoscibili le irregolarità mediante una verifica diligente.
- In reati tributari, la responsabilità del nuovo liquidatore per dichiarazioni presentate dopo il suo insediamento può essere fondata su presunzioni di conoscenza o conoscibilità derivanti dal ruolo e dalla documentazione disponibile; accuse generiche senza puntuale riferimento agli atti processuali sono inammissibili in Cassazione.
- Questioni non sollevate e decise in appello (o non oggetto di gravame) non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità; la Cassazione non ammette nuove doglianze che avrebbero dovuto essere dedotte nei gradi precedenti.
- La confisca per equivalente richiede attenzione procedurale: prima di disporla occorre valutare la possibilità di una confisca diretta sui beni pertinenti; tuttavia tale censura deve essere tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio per essere esaminata in Cassazione.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario fondare i motivi su elementi concreti emersi nel processo e non su mere asserzioni o congetture; la motivazione della sentenza impugnata va criticata indicando specificamente i passi del ragionamento ritenuti carenti.
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