Cassazione Penale, Sentenza n. 3312/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione di almeno 10 grammi di cocaina ai fini di spaccio). Il ricorrente deduce: 1) mancato riconoscimento da parte della Corte d'appello dei presupposti soggettivi per l'ammissione alla sospensione con messa alla prova (omessa valutazione di elementi successivi quali frequenza del Sert, attività lavorativa della coniuge, residenza stabile, figlio); 2) censura sulla non esaminabilità in sede di appello della richiesta di revoca del sequestro (confusione tra sequestro conservativo e preventivo e omessa valutazione della richiesta di revoca); 3) vizio nella valutazione della recidiva e nel bilanciamento delle circostanze attenuanti, sostenendo una regressione della pericolosità e chiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso meramente riproduttivo delle censure già formulate e adeguatamente motivate e respinte in sede di appello, confermando la consultazione dei precedenti giudiziari e il pericolo attuale di recidiva come ragioni ostative alla messa alla prova. Sul secondo motivo ha osservato la confusione tra sequestro conservativo e preventivo e qualificato la doglianza come impugnazione del provvedimento cautelare reale; ha rilevato l'assenza di prova di un mutamento del quadro processuale che giustificasse la richiesta di revoca. Sul terzo motivo ha ritenuto le censure generiche e riproduttive di questioni già discretamente valutate dal giudice di merito, con motivazione sufficiente sull'influenza delle pregresse condanne nella valutazione della pericolosità e nella comparazione delle circostanze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma contestata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte ha confermato che il fatto (detenzione di almeno 10 grammi di cocaina) integra la fattispecie prevista.
Riferimento ai presupposti per la sospensione del processo con messa alla prova; la Corte territoriale ha ritenuto che non sussistessero i requisiti soggettivi e prognostici richiesti, anche alla luce dei precedenti penali.
Norma citata nel quadro delle disposizioni riferibili alla messa alla prova; la Corte non ha riconosciuto la compatibilità dei requisiti nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 586
Principio secondo cui le ordinanze emesse nel dibattimento sono impugnabili solo con l'impugnazione contro la sentenza; la Cassazione ha richiamato la distinzione procedurale rilevante per la doglianza sul sequestro.
codice di procedura penale, art. 324
Strumento di impugnazione specifico per i provvedimenti cautelari reali; la Corte ha rilevato che la doglianza del ricorrente non ha effettuato la corretta distinzione né prodotto elementi nuovi.
codice di procedura penale, art. 321, comma 3
art. 321, comma 3 cod. proc. pen.
Previsione della revoca del provvedimento cautelare in presenza di mutamento del quadro probatorio o processuale; la Corte ha ritenuto che tale mutamento non fosse dimostrato.
Criteri per determinare la pena e per il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte di merito ha esercitato discrezionalità motivata nel giudizio di equivalenza e nella valorizzazione delle pregresse condanne ai fini della recidiva.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9
art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; richiamata per motivare la modalità di trattazione del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
sentenza Corte costituzionale del 13/06/2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. U, Contaldo; Sez. 3, Del Chicca)
Richiami a precedenti della Cassazione che riconoscono i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione discrezionale del giudice di merito in ordine alla comparazione delle circostanze e alla valutazione della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Le richieste di messa alla prova richiedono non solo elementi recenti positivi (es. inserimento in servizi di cura, stabilità familiare), ma la valutazione del giudice tiene conto in modo rilevante dei precedenti penali e del rischio di recidiva; la mera ripetizione di argomenti già valutati in appello è insufficiente in Cassazione.
- Le impugnazioni di provvedimenti cautelari emessi durante il dibattimento possono essere soggette a limiti formali: molte ordinanze dibattimentali sono impugnabili solo con l'impugnazione della sentenza (art. 586 c.p.p.), perciò chi contesta sequestri deve usare gli strumenti procedurali appropriati e dimostrare un mutamento del quadro processuale per ottenere revoche.
- La qualificazione tra sequestro conservativo e preventivo è rilevante: i rimedi e le modalità di impugnazione differiscono ed è necessario indicare chiaramente lo strumento utilizzato e le ragioni che giustificano la revoca.
- La valutazione sulla recidiva e sul confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti è tipicamente discrezionale del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se emerge un vizio di motivazione, un arbitrarietà o una manifesta illogicità.
- In Cassazione i motivi 'meramente riproduttivi' di censure già esaminate e motivatamente rigettate in appello sono spesso dichiarati inammissibili; ciò comporta il rischio di condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende.
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