Cassazione Civile, Ordinanza n. 22136/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il 2008 con cui erano stati recuperati maggiori redditi al contribuente, in parte per compensi professionali non dichiarati e in parte per redditi da lavoro dipendente. In appello la CTR aveva confermato parzialmente l'accertamento; il contribuente aveva quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro quella sentenza, sostenendo che la Corte tributaria regionale avesse errato nel percepire i fatti e i documenti di causa. In particolare, lamentava che la sentenza oggetto di revocazione avesse attribuito rilevanza a documentazione e PVC non correttamente identificati, avesse considerato incontrovertibili fatti non contestati dall'Ufficio e avesse valorizzato modelli 770 non prodotti in giudizio o relativi ad annualità diverse. Con il ricorso per cassazione contro il rigetto della revocazione deduceva, con il primo motivo, la falsa qualificazione della doglianza come errore di valutazione anziché errore revocatorio; con il secondo motivo, il preteso omesso esame di fatti decisivi e, in modo promiscuo, anche violazioni di legge e omessa pronuncia, oltre alla mancata motivazione sull'istanza di sospensione del termine per ricorrere in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, che sola può integrare l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile per la mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e perché non riguardava un vero fatto storico decisivo; infondato perché le circostanze dedotte non avevano i requisiti dell'errore di fatto revocatorio, attenendo alla valutazione delle prove o a questioni processuali non riconducibili al vizio denunciato. Non sono state liquidate spese, non avendo l'Agenzia svolto difese.
Norme richiamate
La revocazione ordinaria presuppone un errore di fatto consistente in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, non già un errore di valutazione o interpretazione delle prove.
Nel processo tributario la revocazione è ammessa nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 395 c.p.c. richiamata dalla norma speciale.
Il principio di non contestazione non trasforma la contestazione sulla prova in un errore percettivo revocatorio; la sua invocazione conferma che la questione attiene alla valutazione delle prove.
È inammissibile la commistione di censure riconducibili a diversi numeri del comma 1, in particolare quando una stessa doglianza venga sovrapposta come violazione di legge e come omesso esame di fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non le singole questioni giuridiche o le risultanze istruttorie valutate dal giudice di merito.
La sospensione del termine per ricorrere per cassazione non opera a vantaggio del ricorrente per revocazione quando l'impugnazione revocatoria sia manifestamente infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.
In caso di cancellazione del difensore dalle giurisdizioni superiori, se la parte non nomina un nuovo difensore dopo la comunicazione della Corte, non occorre reiterare gli adempimenti previsti dalla norma.
La Corte richiama il principio di lealtà processuale nel negare che la parte possa avvantaggiarsi della sospensione del termine in presenza di revocazione manifestamente infondata.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando la sentenza sia frutto di una falsa percezione di un fatto storico decisivo, immediatamente desumibile dal confronto tra decisione e atti di causa; resta esclusa ogni censura che investa la valutazione o l'interpretazione delle prove.
- Non è proponibile come revocazione la doglianza che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o a contestare l'iter valutativo del giudice.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee, quando la medesima questione venga cumulativamente prospettata come violazione di legge e come omesso esame di un fatto decisivo senza chiara distinzione dei vizi denunciati.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non le singole risultanze istruttorie né le argomentazioni del giudice di merito sulle prove acquisite.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto al contenuto dell'atto impositivo, che resta l'oggetto del giudizio nei limiti delle censure del contribuente.
- La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione in pendenza di revocazione non può essere utilizzata per avvantaggiare un'impugnazione revocatoria manifestamente infondata.
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