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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32385/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello per: (1) errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contravvenzione per violazione del foglio di via obbligatorio (art. 2 legge 27/12/1956 n.1423 e richiamo agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011), sostenendo che la fattispecie può configurarsi sia come reato omissivo istantaneo (mancata ottemperanza all'ordine di rimpatrio) sia come reato permanente (ritorno non autorizzato e permanenza nel comune vietato) e che per contestare una seconda violazione occorre provare l'effettivo rientro nel comune dopo il primo accertamento; contesta l'uso di annotazioni di servizio come prova e la mancanza di motivazione su alcuni profili. (2) Errata applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione) e vizio di motivazione: sostiene che le due contestazioni (19/2/2020 e 9/3/2020) non possono considerarsi distinte senza prova dell'interruzione della permanenza, richiedendo la prova del PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'unicità del reato: per la seconda contestazione (capo A, relativa al 9 marzo 2020) non è stata fornita la prova che l'imputato fosse rientrato nel comune di Castel San Pietro Terme dopo la prima violazione, onere che spettava alla pubblica accusa. Per tale capo la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste e la pena relativa eliminata. In conseguenza è stato anche rideterminato il trattamento sanzionatorio escludendo l'aumento per continuazione: sulla pena base di 6 mesi è stata applicata la riduzione per il rito abbreviato, per complessivi 3 mesi di arresto. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 2 (foglio di via obbligatorio)

    La contravvenzione per violazione del foglio di via può realizzarsi in due modi: come reato omissivo-istantaneo (mancata ottemperanza all'ordine di rimpatrio entro il termine) o come reato permanente (ritorno non autorizzato e permanenza nel luogo vietato); per configurare più violazioni occorre dimostrare l'interruzione della condotta di permanenza e il successivo rientro.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 2 e 76, comma 3

    Richiamato nei capi per la qualificazione delle contravvenzioni contestate; utilizzato come riferimento normativo nell'impianto accusatorio.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevante in relazione alla continuazione: la Corte ha valutato che non poteva essere applicato l'aumento per continuazione in assenza della prova dell'interruzione della condotta permanente e del successivo rientro.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede di annullamento parziale.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Applicazione della riduzione della pena nella misura della metà per il rito abbreviato, nella formulazione risultante dalla legge n. 103/2017, ai fini della rideterminazione della pena.

  • legge n. 103 del 2017

    Modifica della misura della riduzione per il rito abbreviato, impiegata per il calcolo della pena rideterminata.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1366 del 02/10/1997 e richiamati altri precedenti)

    Conferma l'interpretazione che la violazione del foglio di via può essere istantanea o permanente; la Corte di Cassazione si è attenuta a tali principi per valutare l'esistenza di più reati e l'onere probatorio del PM.

Massime di principio

  • La contravvenzione per violazione del foglio di via può essere sia un reato istantaneo (mancata ottemperanza all'ordine di rimpatrio) sia un reato permanente (ritorno e permanenza nel luogo vietato); la qualificazione influenza la possibilità di perseguire più condotte distinte.
  • Quando si contesta una seconda violazione successiva alla prima, grava sull'accusa l'onere di provare che l'imputato sia effettivamente rientrato nel luogo proibito dopo un'interruzione della condotta; in mancanza, la seconda contestazione può essere annullata per assenza del fatto.
  • Le annotazioni di servizio e le notizie di reato possono essere valutate dai giudici ma non possono essere rimesse in discussione in Cassazione per mera rivalutazione delle fonti di prova; la censura deve dimostrare un travisamento specifico degli elementi probatori.
  • Se la Cassazione annulla per inesistenza di un capo contestato che era stato conteggiato a titolo di continuazione, il giudice deve rideterminare il trattamento sanzionatorio escludendo l'aumento per continuazione e applicando le riduzioni previste (es. rito abbreviato).
  • In casi simili, la difesa può efficacemente criticare la molteplicità delle contestazioni invocando la natura permanente del reato e l'onere probatorio del PM riguardo all'interruzione della condotta; il giudice di legittimità verifica in particolare se la prova del rientro sia stata fornita.

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