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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23263/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di alcuni dipendenti volta a ottenere il pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario per il cd. "tempo-tuta", cioè il tempo necessario per indossare e togliere gli indumenti di lavoro prescritti, stimato in 15 minuti prima e 15 minuti dopo ogni turno, per sei giorni settimanali. I lavoratori chiedevano anche che tali importi incidessero sul TFR come straordinario continuativo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda per difetto di prova, ritenendo non dimostrato che quel tempo non fosse già retribuito. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per non aver consentito la correzione di un errore materiale nei capitoli di prova e per non aver ammesso d'ufficio la prova testimoniale; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non aver valorizzato presunzioni desumibili dalle buste paga; 3) violazione dell'art. 437 c.p.c. per mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante e per mancata acquisizione dei cartellini marca-tempo; 4) violazione degli artt. 2099 e 2120 c.c. per il mancato riconoscimento del compenso per straordinario e del correlativo ricalcolo del TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha rilevato che le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, cioè un terzo grado di merito non consentito. Ha inoltre osservato che i motivi risultavano talora mescolati tra violazione di legge e vizio di motivazione, che ricorreva una doppia conforme tra primo e secondo grado, che la doglianza sulle presunzioni non coglieva la ratio della decisione di merito, fondata non su un ragionamento presuntivo ma sull'accertata mancata prova del fatto dedotto, e che i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono supplire a carenze probatorie o sanare decadenze delle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con conseguente raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono essere usati per sanare errori delle parti o supplire a una totale carenza probatoria; non servono a rimettere in termini la parte né a superare preclusioni e decadenze.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la richiesta di nuove prove o l'esercizio dei poteri officiosi non può trasformarsi in un mezzo per ottenere una nuova istruzione del merito o per colmare tardive carenze difensive.

  • art. 360 c.p.c.

    Non è consentito mescolare in modo incompatibile censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sulla medesima questione; il giudizio di cassazione non può diventare un terzo grado di merito.

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulla presunzione è infondata se il giudice di merito non ha affatto fondato la decisione su un ragionamento presuntivo ma ha semplicemente ritenuto non provato il fatto allegato.

  • art. 2729 c.c.

    Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo opera solo nei limiti del vizio di sussunzione; non consente una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2099 c.c.

    La pretesa retributiva per lavoro straordinario deve trovare prova nel fatto costitutivo dell'attività resa oltre l'orario normale e della sua mancata compensazione.

  • art. 2120 c.c.

    Il ricalcolo del TFR presuppone l'accertamento di componenti retributive effettivamente dovute e non già il semplice assunto della loro spettanza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono, ove ne ricorrano i presupposti processuali, gli obblighi conseguenti al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, poiché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • È inammissibile formulare congiuntamente, sulla medesima questione, censure di violazione di legge e di vizio motivazionale quando ciò comporti la riedizione del giudizio di fatto.
  • In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori officiosi in modo discrezionale, ma non per supplire alle carenze probatorie delle parti o per sanare decadenze e preclusioni processuali.
  • La critica alla valutazione delle presunzioni è ammissibile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; non è invece consentita una rivalutazione del complesso delle risultanze probatorie.
  • La spettanza di compensi per lavoro straordinario e la loro incidenza sul TFR presuppongono la prova del fatto costitutivo della pretesa e dell'effettiva mancata remunerazione del tempo rivendicato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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