Cassazione Penale, Sentenza n. 25350/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con due motivi, dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 17/02/2022 che aveva parzialmente annullato e modificato la misura cautelare disposta dal GIP: (1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per presunta insufficienza del tempo concesso alla difesa per consultare gli atti; (2) mancata gravità indiziaria quanto al delitto di associazione a delinquere (capo 1) contestato per la partecipazione al sodalizio che avrebbe gestito e usato il bar "Blue Marine III" come base logistica, lamentando che l'intestazione fittizia del locale, essendo frutto di relazione sentimentale con il presunto capo, non dimostrerebbe la compartecipazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: in sede di riesame non è ammissibile contestare vizi dell'interrogatorio di garanzia relativi ad atti successivi all'adozione della misura e, inoltre, la brevità del termine non determina automaticamente nullità in assenza di istanza di differimento. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del Riesame circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio: la qualità di "prestanome" e la gestione/uso del bar come base logistica, nonché condotte concrete quali la richiesta di cancellare il video del pestaggio, sono state ritenute elementi idonei a fondare la gravità indiziaria. Conclusivamente il rigetto comporta la conferma, nei suoi effetti, della decisione di riesame (esclusione della gravità indiziaria per il capo 20 e conferma per gli altri capi con sostituzione della misura) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; in sede cautelare è richiamata come fattispecie contestata al capo 1 e rilevante ai fini della valutazione della gravità indiziaria.
Norme menzionate rispetto al capo 20 dell'imputazione originaria; la Corte non entra nel merito sostanziale dei reati qui, ma si limita alla rilevanza processuale degli indizi.
Disciplina dell'interrogatorio di garanzia e del termine per chiedere il differimento (termine inderogabile di cinque giorni); la Corte conferma che l'assenza di richiesta di differimento esclude l'automatica nullità.
Riferito al deposito degli atti e alla comunicazione per l'interrogatorio: la breve distanza temporale tra notifica e interrogatorio, di per sé, non provoca nullità della procedura cautelare.
Stabilisce il requisito della gravità indiziaria per l'adozione delle misure cautelari; la Corte ribadisce la natura probabilistica di tale valutazione (seria probabilità, non certezza), distinta dalla prova nel dibattimento.
Richiamato per distinguere il diverso significato di "indizi" tra fase cautelare (art. 273) e fase di formazione della prova (art. 192); la Corte ribadisce che il termine assume valore differente a seconda del contesto procedurale.
Massime di principio
- In sede di riesame non è ammissibile sollevare vizi dell'interrogatorio di garanzia relativi ad atti o adempimenti successivi alla misura cautelare: tali questioni attengono a vizi processuali che non intaccano l'intrinseca legittimità del provvedimento impugnato.
- La brevità del termine tra avviso di deposito degli atti e interrogatorio di garanzia non determina automaticamente la nullità dell'interrogatorio: la difesa deve, ove necessario, chiedere il differimento entro il termine previsto (art. 294 c.p.p.).
- Per l'applicazione di misure cautelari personali il parametro della "gravità indiziaria" ha natura probabilistica: è sufficiente una seria probabilità di responsabilità fondata su elementi indizianti congruamente valutati, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- La mera intestazione formale di beni o attività (prestanome) può costituire elemento indiziario significativo se correlata a fatti concreti che ne dimostrino la funzionalità rispetto all'attività delittuosa (p.es. gestione/uso del locale come base logistica, interventi concreti per ostacolare accertamenti come cancellazione di video).
- Se il giudice del riesame motiva in modo logico e coerente la valutazione degli indizi rispetto ai canoni giurisprudenziali, la Corte di legittimità è riluttante a riformare la decisione salvo errori di diritto o motivazioni illogiche.
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