Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 73, 5° co., T.U. stupefacenti (cessione e detenzione di stupefacenti). Contestano: insufficiente e macchinosa motivazione della Corte d'appello riguardo all'accertamento della cessione (affermazione che la droga era stata acquistata tramite utenza in uso a De Roma e ceduta da Cassaro), inattendibilità dei testi dell'accusa e la necessità di una rivalutazione dei fatti; la qualificazione come provento illecito delle somme trovate nelle abitazioni e la loro confisca; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio non adeguatamente motivato rispetto alla modesta quantità di droga (uso personale). Vengono invocati plurimi articoli di procedura penale e sostanziale per vizio di legge e vizio della motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili: ha ritenuto che la decisione di merito sia adeguatamente motivata e che le censure chiedessero una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto insindacabili gli accertamenti di fatto (contatto telefonico sull'utenza in uso a De Roma, cessione materialmente osservata dagli agenti con ricezione di banconota), ha confermato il sequestro e la confisca delle somme rinvenute in relazione al nesso strumentale con l'attività di spaccio (art. 240 c.p.), e ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche a De Roma in ragione dei precedenti. Ha altresì imposto ai ricorrenti le spese e il versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale sulla detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte l'ha applicata per qualificare i fatti come spaccio/cessione, ritenendo sussistente il nesso tra sostanze, confezionamento, somme di denaro e attività di spaccio
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; usata per imputare la partecipazione di più soggetti alla condotta di spaccio
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente e beni connessi al reato; la Corte ha ritenuto sussistente il nesso strumentale tra denaro rinvenuto e attività di spaccio, fondamento della confisca
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha valutato in sede di merito l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti per negare la prevalenza delle attenuanti generiche a De Roma; tale valutazione è insindacabile in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che regola l'onere delle spese e sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità: applicata per l'equo versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti alla motivazione e ai motivi dedotti in ricorso; richiamata per sostenere che i ricorrenti hanno motivato nei limiti strettamente necessari
artt. 124, 125, 177, 192, 530, 533, 546 cod. proc. pen.
Norme procedurali invocate dai ricorrenti per presunte violazioni di legge e vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o pretestuose e ha richiamato i limiti della giurisdizione di legittimità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: in appello e cassazione è necessario dedurre vizi di motivazione manifesti, non semplici richieste di rivalutazione probatoria
- Per contrastare una confisca legata allo spaccio occorre dimostrare l'assenza di un effettivo nesso strumentale tra somme/beni e l'attività delittuosa; mere dichiarazioni antitetiche non sono sufficienti se il giudice del merito ha motivato diversamente
- Le censure sulla attendibilità dei testi devono indicare elementi che rendano la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; la mera discrepanza o possibile alternativa fattuale non è sufficiente in sede di legittimità
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è valutazione di merito: per impugnare con successo è necessario allegare elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza di precedenti o l'esistenza di circostanze positive rilevanti
- Nel procedimento di cassazione le doglianze processuali devono essere formulate in termini di diritto (violazione di norma, vizio manifesto di motivazione) e non come semplice riesame del materiale probatorio
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